IL VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE NON OPERA PER IMPRESE COLLEGATE IN RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DIFFERENTI (51.3)
In una gara suddivisa in lotti, la previsione di un limite massimo di aggiudicazione non comporta l'unitarietà della procedura ai fini delle cause di esclusione. La dichiarazione di non sussistenza di collegamenti societari deve riferirsi esclusivamente ai concorrenti del medesimo lotto. Pertanto, non è configurabile alcuna falsa dichiarazione o reticenza qualora l'operatore ometta di segnalare legami con imprese partecipanti a lotti distinti, specialmente se confortato da chiarimenti della stazione appaltante che definiscono i raggruppamenti temporanei come operatori economici autonomi.
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