NELLA VERIFICA DI ANOMALIA RILEVANO I RINNOVI DEL CCNL SOPRAVVENUTI (110.4)
È illegittimo il giudizio di congruità di un'offerta laddove la stazione appaltante ometta di verificare la corrispondenza tra i ricavi potenziali derivanti da servizi opzionali, inseriti dal concorrente nei giustificativi, e i relativi costi operativi; inoltre, nel procedimento di verifica dell'anomalia, l'amministrazione è tenuta a considerare gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi del CCNL di settore intervenuti dopo la presentazione delle offerte, prevalendo il principio di effettività dei costi del lavoro sulla cristallizzazione della lex specialis.
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