Giurisprudenza e Prassi

Natura non perentoria del termine per giustificazioni anomalia nel Codice

T.A.R. LAZIO, ROMA Sentenza 2025

Nel sistema del D.Lgs. 36/2023, la trasformazione del termine per le giustificazioni sull'anomalia da minimo a massimo non ne determina la perentorietà, in quanto l'esclusione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dal codice. In sede di verifica, è legittima la rimodulazione interna delle voci di costo (manodopera e spese generali) operata dal concorrente, a condizione che l'entità complessiva dell'offerta e l'impegno economico assunto restino immutati, prevalendo una valutazione sintetica sull'attendibilità globale della proposta negoziale.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati