Giurisprudenza e Prassi

DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA SCELTA DEL CRITERIO DI ANOMALIA (110.1)

CONS. STATO Sentenza 2026

Nel regime del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante gode di un ampio margine di discrezionalità nella scelta del criterio per l'individuazione della possibile anomalia delle offerte. La riproposizione di criteri parametrici già previsti dalla normativa previgente, quale il superamento dei quattro quinti del punteggio sia tecnico che economico, non configura una rinuncia al potere discrezionale ma ne costituisce un legittimo esercizio, salvo che l'applicazione di tale parametro risulti palesemente irragionevole rispetto alle peculiarità del mercato o della specifica procedura di gara.

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