Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA DELL'ANOMALIA: L'OPERATORE ECONOMICO HA L'ONERE DI FORNIRE UNA PROVA RIGOROSA E DOCUMENTATA DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA PROPRIA OFFERTA (110)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

In tema di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 110 d.lgs. 36/2023, le giustificazioni fornite dal concorrente non possono risolversi in mere asserzioni generiche o formule di stile, gravando sull'impresa un preciso onere di dimostrazione e di prova in ordine alla ricorrenza di condizioni favorevoli che consentano l'abbattimento dei costi o dei tempi. È legittima l'esclusione fondata sull'inattendibilità dei costi di noleggio dei mezzi qualora gli stessi risultino sensibilmente inferiori ai prezzi di mercato e non comprensivi degli oneri accessori minimi (carburante, lubrificanti, assicurazione), non potendo l'operatore frazionare il costo del noleggio al solo tempo di effettivo movimento meccanico del mezzo, trascurando i tempi di attesa e di disponibilità necessari alla corretta esecuzione del servizio.

"Non pare dubbio [...] che incomba sul concorrente l’onere di fornire la specifica prova della sua capacità di eseguire la prestazione nei termini indicati. E questo specialmente allorquando, come nel caso presente, l’offerta presenti margini di considerevole scarto rispetto alle previsioni della stazione appaltante.

In questi termini, non è sufficiente addurre genericamente di poter godere di specifici elementi che validerebbero l’offerta, qualora il concorrente stesso non si premuri di fornire un’adeguata prova dell’effettiva ricorrenza di tali fattori favorevoli.

In tal senso, è stato chiarito in giurisprudenza - con riferimento alla riduzione dei costi, ma con argomenti estensibili ad ogni ipotesi di abbattimento delle previsioni progettuali - che l’operatore economico ha l’onere di trasmettere alla stazione appaltante gli elementi comprovanti la sicura ricorrenza delle condizioni favorevoli di cui godrebbe, e che consentono l’esecuzione della prestazione nei termini illustrati con le giustificazioni (cfr., su questo principio, T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, 16/9/2025 n. 2671: “in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta non è sufficiente per l’operatore economico “spiegare” in via meramente assertiva le ragioni relative alla riduzione dei costi rispetto alle previsioni della lex specialis: il concorrente, infatti, deve fornire giustificazioni specifiche, credibili e soprattutto documentate, idonee a consentire una verifica sulle ragioni poste a fondamento della sostenibilità dell’offerta. E’ vero che l’art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023 utilizza il termine “spiegazioni”, ma ciò non può - irragionevolmente - interpretarsi nel senso che non sussista in capo all’impresa un adeguato onere di dimostrazione e di prova, sicché la stazione appaltante sarebbe tenuta, pur in difetto di ogni riscontro obiettivo, a prender per buono tutto ciò che il concorrente dichiari. Ciò non può tradursi in un onere della prova dal contenuto impossibile o eccessivamente oneroso, residuando peraltro l’esigenza che le giustificazioni siano corredate da elementi probatori sufficientemente puntuali (listini, preventivi, contratti, simulazioni contabili, dati storici aziendali) e che non si risolvano in semplici affermazioni. In buona sostanza, sussiste l’onere di “spiegare provando” e le giustificazioni devono, quindi, essere, assistite da una base documentale seria e verificabile, sulla quale la stazione appaltante è chiamata ad esprimere il proprio giudizio tecnico - entro i noti limiti insindacabile - sull’affidabilità complessiva dell’offerta”).

Mancando tutto ciò, l’offerta del concorrente si risolve in un’affermazione priva di riscontro, che non consente alla stazione appaltante alcuna necessaria verifica."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)