Giurisprudenza e Prassi

STRUTTURA MONOFASICA DELLA VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA E IMMODIFICABILITÀ DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI (110)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la verifica di anomalia dell'offerta non impone alla Stazione Appaltante l'obbligo di plurime interlocuzioni, essendo il contraddittorio regolarmente attivato con una richiesta di chiarimenti puntuale sulle voci critiche.

Gli oneri aziendali per la salute e la sicurezza sul lavoro sono elementi immodificabili dell'offerta economica e non possono essere oggetto di rimodulazione postuma o di soccorso istruttorio processuale, neppure a parità di importo complessivo, qualora l'operatore intenda compensare sottostime di voci specifiche con accantonamenti generici.

"[...] sono infondate le censure con le quali parte appellante deduce l’illegittimità del modus operandi della S.A. in sede di verifica dell’anomalia con conseguente lesione del contraddittorio e l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che “l’attuale disciplina configura un modulo procedimentale di natura sostanzialmente monofasica, non imponendo plurime interlocuzioni”, che “l’eventuale richiesta di chiarimenti ulteriori – come precisato anche dall’art. 26 del Capitolato - integra una mera facoltà dell’Amministrazione, esercitabile solo qualora residuino margini utili di approfondimento (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2025, n. 7089)” e che “nel caso di specie, il contraddittorio è stato regolarmente attivato con richiesta puntuale sulle voci ritenute critiche; le giustificazioni rese sono state esaminate e ritenute insufficienti con motivazione coerente, senza introduzione di nuovi profili in sede provvedimentale”.

Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, formatasi in relazione al previgente art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e soprattutto al vigente art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, “la tempistica procedimentale stabilita dal legislatore prevede che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle giustificazioni. La procedura è così delineata dallo stesso legislatore e si basa su un termine acceleratorio, “non superiore” a quindici giorni, che evidenzia la necessità del superamento della prima parvenza di anomalia nel minor tempo possibile, secondo una “impostazione accelerata” della sequenza procedimentale, che si inscrive in un contesto di rispetto del principio del risultato, in base al quale le stazioni appaltanti “perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo” (art. 1 comma 1 del d. lgs. n. 36 del 2023). Lo stesso articolo prevede espressamente che il principio del risultato “costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto” (comma 4). Pertanto, soccorrono specifiche regole di gara a presidiare il rispetto della sequenza e della tempistica procedimentale sopra delineata, regole che risultano coerenti con il principio di autoresponsabilità che informa le procedure di evidenza pubblica” (Cons. Stato, V, n. 7114 del 2024; Cons. Stato, V, n. 844 del 2025).

Ne discende, pertanto, che non sussiste alcun obbligo delle S.A., in caso di attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, di fare precedere l’adozione del provvedimento di esclusione da un’ulteriore fase di confronto con l’operatore economico, conclusione che, oltre ad essere coerente col principio di non aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990, è anche diretta conseguenza della discrezionalità riconosciuta nella conduzione della verifica di anomalia, rispetto alla quale il contraddittorio assolve ad una funzione istruttoria, essenziale ai fini dell’esercizio del detto potere discrezionale (Cons. Stato, V, n. 8080 del 2025).

[...]

Il giudice di primo grado ha affermato che “la legittimità del provvedimento deve pertanto essere valutata con riferimento agli elementi conoscibili alla data della sua adozione e alle giustificazioni tempestivamente fornite, in applicazione del principio tempus regit actum”, che non è “consentita alcuna rimodulazione postuma delle singole voci di costo, tanto più con riferimento agli oneri di sicurezza aziendale, che costituiscono elementi costitutivi autonomi e immodificabili dell’offerta” e che a ciò consegue “l’inammissibilità della rielaborazione in sede processuale delle giustificazioni economiche relative ai costi per la sicurezza – anche a parità di importo complessivo – atteso che l’operatore economico avrebbe potuto e dovuto fornire tali chiarimenti in sede procedimentale, sottoponendoli al previo vaglio della P.A..”.

Il Collegio ritiene di dover condividere anche tali affermazioni."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)