Giurisprudenza e Prassi

LA VERIFICA DELL'ANOMALIA E DELLE DICHIARAZIONI RESE IN GARA POSSONO ESSERE CONDOTTE IN "PARALLELO", ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI RISULTATO (110)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È legittima l’esclusione del concorrente disposta all’esito di un’istruttoria che ha visto lo svolgimento parallelo della verifica di anomalia e della verifica delle autodichiarazioni tecniche, non sussistendo un obbligo di sequenzialità cronologica tra le due fasi. La contestualità delle richieste istruttorie non determina un’indebita commistione se le due indagini mantengono un campo d’indagine distinto e non arrecano un pregiudizio concreto alla difesa del concorrente. “...né la disciplina codicistica (art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023), così come la lex specialis di gara, non prevedevano alcun divieto di commistione tra i due momenti... le verifiche di anomalia e delle autodichiarazioni possono presentare profili di contatto (potendo ad esempio una falsa dichiarazione rifluire negativamente sull’attendibilità dell’offerta) che ben possono giustificare sul piano sostanziale la loro conduzione in parallelo”.

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