Giurisprudenza e Prassi

L'ENTE HA IL DOVERE-POTERE DI ATTIVARE LA VERIFICA DI ANOMALIA QUANDO EMERGONO ELEMENTI CHE FANNO DUBITARE DELLA CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL’OFFERTA (110)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce l’esclusione automatica di un’offerta ritenuta economicamente non sostenibile sotto il profilo del difetto di conformità ai documenti di gara, dovendo tale valutazione essere necessariamente veicolata attraverso il sub-procedimento di verifica dell’anomalia. Sussiste l’obbligo per la Stazione Appaltante di attivare la verifica di anomalia ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 36/2023 qualora l’offerta, pur rispettando formalmente i costi della manodopera stimati, presenti un ribasso complessivo talmente elevato da lasciare un margine residuo palesemente insufficiente a coprire le ulteriori spese necessarie per l’esecuzione del servizio (spese generali, assicurazioni, migliorie). L’omessa attivazione di tale verifica in presenza di indici di criticità macroscopici costituisce vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza.

"[...] la circostanza che i costi della manodopera non siano stati ribassati non esonera la stazione appaltante dal verificare comunque l’eventuale anomalia dell’offerta laddove, come nel caso in esame, siano emersi elementi oggettivi relativi ai costi della commessa indicativi di una possibile incongruità nella proposta progettuale o della sua complessiva insostenibilità. L’amministrazione, dunque, non può ritenere automaticamente non anomala l’offerta nella quale i costi della manodopera esposti dal concorrente coincidono con quelli stimati negli atti di gara, senza considerare ulteriori elementi di segno contrario.

[...]

Pertanto, considerati gli elementi oggettivi correlati all’apparente mancanza di copertura economica per i costi diversi da quelli relativi alla manodopera, risulta illogico e contrario alle disposizioni normative ad incipit richiamate il comportamento della stazione appaltante che ha ritenuto di non procedere alla verifica di anomalia dell’offerta."

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