LEGITTIMA L'OFFERTA UNICA PER PRODOTTI CON VARIANTI DI GUSTO E MISCELA BASE IDENTICA (32.4)
Non viola il principio di unicità dell'offerta, sancito dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico che proponga due varianti di gusto del medesimo supplemento nutrizionale, qualora le differenze qualitative (distribuzione calorica, osmolarità, contenuto di carboidrati) siano riconducibili esclusivamente alla presenza di eccipienti necessari per l'aromatizzazione e non alterino la composizione funzionale di base richiesta dalla lex specialis. È parimenti legittima la scelta della stazione appaltante di richiedere la quotazione economica riferita all'unità di misura (prezzo al grammo), in quanto parametro idoneo a garantire la massima comparabilità tra offerte caratterizzate da diversi confezionamenti commerciali.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

