RICORSO DEL TERZO CLASSIFICATO: INAMMISSIBILE SE NON VIENE CONTESTATA ANCHE LA POSIZIONE DEL SECONDO GRADUATO (35.1.B)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l’impugnazione degli atti di gara con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell’aggiudicatario, senza contestare la posizione del secondo classificato. In tale ipotesi, l’accoglimento delle censure determinerebbe uno scorrimento della graduatoria a favore dell’impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilità al ricorrente, non essendo ravvisabile neppure un interesse strumentale all’annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara.
Come statuito in sentenza:
“L’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata” (citando Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 972).
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