1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;
b) inammissibile quando é carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;
b) per perenzione;
c) per rinuncia.
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Giurisprudenza e Prassi
CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE DAL CASELLARIO ANAC: RICORSO IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE (35.1.C)
TAR LAZIO RM SENTENZA 2025
Il ricorrente ha contestato il provvedimento di annotazione essenzialmente per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
All’udienza del 17 febbraio 2023 il TAR ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla P.A., ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio.
In prossimità dell’udienza straordinaria di smaltimento, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, stante l’intervenuta cancellazione dell’annotazione dal casellario in data 9 settembre 2025, insistendo per la compensazione delle spese di lite.
Di tanto al Collegio non resta che prendere atto e provvedere in conformità, con declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo.
IMPUGNAZIONE DELL'ESCLUSIONE: IMPROCEDIBILE SE NON SI IMPUGNA CON MOTIVI AGGIUNTI L'AGGIUDICAZIONE (209)
TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025
Il TAR dichiara improcedibile il ricorso ricordando che "L'impugnazione del bando o dell'atto di esclusione diventa improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell'aggiudicazione, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell'utilitas all'aggiudicatario. Pertanto, il ricorso avverso l'esclusione da una gara diventa improcedibile tutte le volte in cui l'aggiudicazione finale intervenga e sia conosciuta, prima della pronuncia sul relativo gravame, senza che l'impugnazione sia stata estesa anche al nuovo atto, non potendo l'impresa ricorrente trarre alcun concreto vantaggio dall'ipotetico accoglimento, in ragione della definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita ambito, ossia l'affidamento e la conseguente stipulazione dell'appalto” (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 4 aprile 2024, n. 6557).