Art. 35 - Pronunce di rito
1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;
b) inammissibile quando é carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;
b) per perenzione;
c) per rinuncia.
Giurisprudenza e Prassi
RICORSO DEL TERZO CLASSIFICATO: INAMMISSIBILE SE NON VIENE CONTESTATA ANCHE LA POSIZIONE DEL SECONDO GRADUATO (35.1.B)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l’impugnazione degli atti di gara con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell’aggiudicatario, senza contestare la posizione del secondo classificato. In tale ipotesi, l’accoglimento delle censure determinerebbe uno scorrimento della graduatoria a favore dell’impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilità al ricorrente, non essendo ravvisabile neppure un interesse strumentale all’annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara.
Come statuito in sentenza:
“L’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata” (citando Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 972).
OMESSA IMPUGNAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO CONTRO L’ESCLUSIONE (35.1.C)
"Il ricorso proposto avverso l’atto di esclusione e contestuale approvazione della graduatoria provvisoria è improcedibile, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale di aggiudicazione definitiva della gara, non avendo la Società né esteso il giudizio anche a tale nuovo atto, né formulato alcuna riserva di motivi aggiunti volti ad attingere tale provvedimento sopravvenuto [...] non potendo costei, per l’effetto, ormai trarre alcun concreto vantaggio dall’ipotetico accoglimento del gravame proposto".
Inoltre: "L’eventuale annullamento della esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l’aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile".
Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso contro l'esclusione poiché il ricorrente non aveva impugnato la sopravvenuta determinazione di aggiudicazione definitiva.
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DEL CONCESSIONARIO SCADUTO PER CARENZA DI INTERESSE (35.1.B)
"Il soggetto titolare di una concessione demaniale ormai scaduta deve ritenersi privo di un interesse giuridicamente tutelato a contestare le vicende relative all’area demaniale a suo tempo concessagli, anche qualora continui a detenerla materialmente, trattandosi di soggetto privo di qualsivoglia stabile collegamento con la medesima area demaniale." (Cfr. Cons. St., sez. VII, 8 maggio 2025, n. 3951).
RIGETTO DELL'ISTANZA CAUTELARE E SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE AL RICORSO: LE SPESE DI GIUDIZIO SEGUONO IL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE (35.1.C)
La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso, con regolazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale. È virtualmente soccombente l'operatore economico escluso dalla gara per aver indicato prezzi di listino nell'offerta tecnica in violazione del disciplinare, in quanto tale condotta infrange il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, rendendo non persuasiva l'argomentazione tesa a superare il rilievo "secondo cui il listino avrebbe dovuto essere scontato secondo la percentuale di ribasso indicata nell’offerta economica, in quanto tale eventualità non è desumibile dal contenuto dell’offerta tecnica".
IMPUGNAZIONE "AL BUIO" E SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE: IN ASSENZA DI ACCORDO TRA LE PARTI, LE SPESE DI LITE SONO A CARICO DELLA RICORRENTE (35.1.C)
Il Collegio osserva che il consolidato indirizzo ermeneutico individua il discrimen tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel carattere satisfattivo o non satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione in relazione alla fattispecie: “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente. […]”. (C.d.S., Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
Quanto alle spese di lite, in mancanza di accordo delle parti, le stesse vanno poste a carico della società ricorrente.
***
Il ricorso era diretto ad una rideterminazione del punteggio ottenuto dalla ricorrente evidenziando profili di illegittimità dell’operato della Commissione. Tuttavia, non sono stati rilevati profili, apprezzabilmente significativi, di illogicità, irrazionalità o incompletezza della valutazione espressa dalla Commissione e non è apparsa condivisibile la contestazione relativa all’assenza di “individualità” nell’attribuzione dei punteggi da parte dei Commissari, con riferimento alle “caratteristiche tecniche” e alla “prova campionatura”, attraverso l’invocazione di alcuni principi dettati dall’Adunanza Plenaria n. 16/2022, non applicabili alla fattispecie in esame.
ANNULLAMENTO DEL BANDO: EFFETTO CADUCANTE SULL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (35.1.C)
L'annullamento del bando di gara comporta, ipso iure, la caducazione automatica del provvedimento di aggiudicazione, secondo lo schema dell'invalidità ad effetto caducante. Il bando di gara costituisce l'atto genetico e presupposto dell'intera procedura selettiva; la sua eliminazione dal mondo giuridico determina l'invalidità derivata degli atti consequenziali, ivi compresa l'aggiudicazione definitiva, senza necessità di ulteriore pronuncia caducatoria.
"Il vincolo di consequenzialità immediata e necessaria che unisce il bando e l’aggiudicazione comporta, infatti, che quest’ultima non possa autonomamente sussistere in assenza del primo, venendo meno la base normativa e procedimentale su cui si fondava [...] L’effetto caducante [...] si produce ipso iure, in quanto il venir meno del presupposto determina automaticamente l’eliminazione del provvedimento consequenziale, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c.." (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2517; id., 6 maggio 2021, n. 3538).
CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE DAL CASELLARIO ANAC: RICORSO IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE (35.1.C)
Il ricorrente ha contestato il provvedimento di annotazione essenzialmente per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
All’udienza del 17 febbraio 2023 il TAR ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla P.A., ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio.
In prossimità dell’udienza straordinaria di smaltimento, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, stante l’intervenuta cancellazione dell’annotazione dal casellario in data 9 settembre 2025, insistendo per la compensazione delle spese di lite.
Di tanto al Collegio non resta che prendere atto e provvedere in conformità, con declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo.
IMPUGNAZIONE DELL'ESCLUSIONE: IMPROCEDIBILE SE NON SI IMPUGNA CON MOTIVI AGGIUNTI L'AGGIUDICAZIONE (209)
Il TAR dichiara improcedibile il ricorso ricordando che "L'impugnazione del bando o dell'atto di esclusione diventa improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell'aggiudicazione, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell'utilitas all'aggiudicatario. Pertanto, il ricorso avverso l'esclusione da una gara diventa improcedibile tutte le volte in cui l'aggiudicazione finale intervenga e sia conosciuta, prima della pronuncia sul relativo gravame, senza che l'impugnazione sia stata estesa anche al nuovo atto, non potendo l'impresa ricorrente trarre alcun concreto vantaggio dall'ipotetico accoglimento, in ragione della definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita ambito, ossia l'affidamento e la conseguente stipulazione dell'appalto” (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 4 aprile 2024, n. 6557).

