Giurisprudenza e Prassi

ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA PER MANCATA COLLABORAZIONE NELLA VERIFICA DELL’OFFERTA (106)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di procedure di affidamento di contratti pubblici, l’incameramento della cauzione provvisoria è legittimo ogniqualvolta la mancata aggiudicazione sia riconducibile a una condotta non collaborativa dell’operatore economico, quale il rifiuto di trasmettere la campionatura richiesta dalla stazione appaltante in sede di verifica dell'offerta. Tale condotta interrompe il nesso causale tra l'eventuale (e solo dichiarata) difformità tecnica originaria dell'offerta e l'esito della procedura, configurando un modello di responsabilità oggettiva in capo all’offerente che non può sottrarsi al vincolo di irrevocabilità dell’offerta mediante una tardiva dichiarazione di inidoneità del prodotto proposto.

"[...] l’incameramento della cauzione non è derivata dall’accertamento della difformità tecnica dell’offerta – che la stazione appaltante non ha mai operato, né in prima battuta perché non ha dato seguito alle sollecitazioni in tal senso rivoltele dalla ricorrente, né in un secondo tempo, perché è stata la ricorrente a non ottemperare alla richiesta di produzione della campionatura, a quell’accertamento finalizzata – ma, appunto, da un comportamento inadempiente della concorrente, che ha interrotto il nesso causale preesistente tra la difformità tecnica della sua offerta (ammessa l’effettiva sussistenza delle carenze tecniche da essa auto-denunciate) e la non aggiudicabilità alla stessa dell’appalto, la quale quindi ha trovato la sua causa immediata e diretta nel suddetto comportamento non collaborativo [...]

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