VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE TRA CCNL DIVERSI: IL "SUPERMINIMO" NON PUO' COLMARE IL DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO IN QUANTO NON E' UNA PARTE FISSA DELLA RETRIBUZIONE (11)
Il giudizio di equivalenza tra il contratto collettivo applicato dall'operatore economico e quello indicato dalla stazione appaltante deve basarsi esclusivamente sul raffronto tra le componenti fisse della retribuzione stabilite dalla contrattazione collettiva, restando irrilevante l'impegno del concorrente a corrispondere un "superminimo" per colmare il differenziale retributivo.
"L’art. 11 del d. lgs. n. 36 del 2023 individua nel contratto collettivo - e non, dunque, nella contrattazione individuale – il termine del confronto e del giudizio di equivalenza.
La norma richiede “che le “stesse tutele” oggetto della valutazione di equivalenza debbano essere contenute in un contratto collettivo, non potendo invece essere integrate dall’impegno dell’offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3476/2026; T.A.R. Bologna Emilia-Romagna sez. II, 20/02/2026, n. 325; TA.R. Lombardia, sez. IV, 26 novembre 2025 n. 3845, secondo cui “la circostanza che il raffronto economico avvenga "in astratto", cioè con riferimento alle componenti fisse della retribuzione tabellare prevista dai CCNL di riferimento e sterilizzando le forme di remunerazione ad personam, è funzionale ad assicurare un raffronto oggettivo che si misura su previsioni certe, preventivamente conoscibili, valevoli per tutti i lavoratori e alle quali il datore è vincolato in forza di apposita contrattazione collettiva, con le correlate garanzie sia sul piano negoziale che sindacale”.
Come sottolineato dal giudice d’appello, il superminimo offerto dalla C. non trova copertura nel contratto collettivo Aninsei (2024/2027): “non è a tal fine sufficiente, infatti, la previsione, contenuta nell’art. 19 dello stesso, in base alla quale “La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi: - paga base; - indennità di contingenza; - salario di anzianità; - eventuale superminimo e salario accessorio; - elemento perequativo di garanzia retributiva di cui all’art. 21 parte prima CCNL”.
Detta disposizione, facendo riferimento a un “eventuale” superminimo, presuppone che lo stesso possa eventualmente essere stabilito in sede di contrattazione, non essendo quindi già oggetto del suddetto contratto collettivo” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3476/2026).
Si tratta di un elemento “eventuale”, cioè di “una parte accessoria della retribuzione, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Ne consegue che lo stesso non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3209/2026).
Invero, in forza di quanto previsto all’art. 4 dell’allegato I.01 - secondo cui: “La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua” - ai fini dell’equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solo le parti fisse della retribuzione."
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