IL RITARDO DELLA PA NELLA CONSEGNA DI PROGETTI E AREE LEGITTIMA LO SVINCOLO DALLA STIPULA (32.8)
È illegittima la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria nei confronti dell'aggiudicatario che, spirato il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ex art. 32 d.lgs. 50/2016, rifiuti la stipula del contratto motivando tale scelta con l'oggettiva impossibilità di fruire dei benefici fiscali del cd. Superbonus, qualora tale impossibilità sia riconducibile al ritardo della stazione appaltante nell'approvazione dei progetti e nella consegna delle aree. In tale contesto, il rifiuto non costituisce inadempimento colpevole, bensì esercizio del diritto di svincolo per sopravvenuta carenza di copertura finanziaria, in applicazione dei principi di buona fede, risultato e fiducia.
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