ILLEGITTIMO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER RETTIFICARE LA QUOTA DI SUBAPPALTO INDICATA NEL DGUE (101)
"Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato, né per modificare l’originaria proposta [...], né per sopperire all’assenza di dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto". Pertanto, "nella specie, non poteva essere attivato il soccorso istruttorio, perché l’art. 101, comma 1, lett. a) e b), D.Lg.vo n. 36/2023 [...] consente l’integrazione 'di ogni elemento mancante' e di 'sanare ogni omissione e inesattezza' della domanda [...] ma una violazione del suddetto art. 119, comma 1, D.Lg.vo n. 36/2023 [...] non può essere sanata".
Inoltre, in applicazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti, "tali requisiti devono sussistere al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e non possono essere persi per tutto il periodo di espletamento del procedimento [...] neanche nel corso dell’esecuzione dell’appalto".
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