ART. 105, COMMA 14, DEL D.LGS. 50/2016: INAPPLICABILITÀ DEL LIMITE AL RIBASSO NEL SUBAPPALTO PER CONTRASTO EUROUNITARIO (105)
In tema di appalti pubblici, la disposizione di cui all’art. 105, comma 14, d.lgs. 50/2016, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi di aggiudicazione, deve essere disapplicata dal giudice nazionale in quanto contrastante con l'ordinamento comunitario.
Ai fini della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. causata dall'emergenza pandemica, non è sufficiente il richiamo astratto all'evento eccezionale, gravando sulla parte l'onere di provare l’effettivo squilibrio economico subito e il superamento dell'alea normale del contratto.
"[...] in merito all’applicabilità dell’art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, deve osservarsi che la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 27 novembre 2019, emessa nel giudizio C-402/18 ha evidenziato che “la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretata nel senso che: … essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione”.
Dal momento che alcun dubbio può porsi sul valore normativo delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea che hanno il valore di fonte del diritto comunitario nella interpretazione delle norme comunitarie e nella individuazione degli ambiti di applicazione delle stesse, con efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento (cfr. sentenza Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 08/02/2022 n.112), ne discende che “la non applicazione della disposizione interna, contrastante con l'ordinamento comunitario, costituisce un potere-dovere anzitutto per il giudice (conf. C.d.S. VI, 11 novembre 2019, n.7874; conf. ex multis, id. 3 maggio 2019, n. 2890; V, 28 febbraio 2018, n. 1219), così da realizzare la piena applicazione delle norme comunitarie, di rango preminente rispetto a quelle dei singoli Stati membri: “la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia crea l'obbligo del giudice nazionale di uniformarsi ad essa e l'eventuale violazione di tale obbligo vizierebbe la sentenza secondo la disciplina dell'ordinamento interno e, al contempo, darebbe luogo a una procedura di infrazione nei confronti dello stato di cui quel giudice è organo” (C.d.S. VI, 7874/2019 cit.)” (cfr. sentenza Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 08/02/2022 n.112).
In definitiva, la giurisprudenza nazionale ha riconosciuto la piena applicabilità della giurisprudenza sovranazionale che si è espressa in termini di incompatibilità della disposizione di cui all’art. 105, comma 14, d.lgs. 50/2016 (ratione temporis applicabile) con le disposizioni di eurounitario, conseguendone l’inapplicabilità della norma nazionale predetta."
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