Giurisprudenza e Prassi

IL SUBAPPALTO QUALIFICANTE NON È UN ISTITUTO SOVRAPPONIBILE ALL’AVVALIMENTO. DIVERSITA' DOGMATICA ED OPERATIVA DEI DUE ISTITUTI PRO-CONCORRENZIALI (104)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

La mancata allegazione del contratto di avvalimento, ove necessario per comprovare il possesso di un requisito di idoneità professionale richiesto dal bando, integra una carenza sostanziale non rimediabile tramite soccorso istruttorio, non potendo l'operatore sopperirvi invocando l'istituto del subappalto qualificante, attesa la diversità dogmatica e operativa dei due moduli pro-concorrenziali.

"[...] il subappalto qualificante non è un istituto sovrapponibile all’avvalimento, quindi l’esclusione dalla gara è stata legittimamente disposta dalla stazione appaltante, non avendo la E.B. stipulato un contratto di avvalimento – espressamente previsto dal [...] disciplinare - per sopperire alla carenza del requisito tecnico di partecipazione alla gara costituito dall’iscrizione nell’ Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

[...]

Nella fattispecie, la mancata stipula del contratto di avvalimento è evidentemente circostanza non sanabile mediante il soccorso istruttorio, dal momento che il requisito dell’iscrizione nell’Albo degli autotrasportatori per conto terzi era requisito tecnico-professionale richiesto dal bando per la partecipazione alla gara. In altre parole, la mancata stipula del contratto di avvalimento non corrisponde ad una mera irregolarità o inesattezza della domanda di partecipazione e quindi non è sanabile."

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