Giurisprudenza e Prassi

LA STAZIONE APPALTANTE PRIVA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NON HA IL POTERE DI INDIRE AUTONOMAMENTE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE (62)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

In tema di contratti pubblici, l'indizione di una procedura per l'affidamento in concessione di servizi da parte di un'Amministrazione non iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, e per un valore superiore a quello consentito senza qualificazione, è radicalmente illegittima. Laddove la stazione appaltante proceda all'annullamento in autotutela della gara solo nelle more del giudizio amministrativo, ignorando le precedenti diffide stragiudiziali, deve essere condannata alle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.

"Dalla documentazione versata in giudizio è incontestato che la stazione appaltante non è qualificata ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 36/2026 e dell’art. 5, comma 5, Allegato II.4 del predetto decreto legislativo, per indire una gara avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione, mediante distributori automatici, dal valore di euro 340.000,00. L’Istituto scolastico avrebbe potuto semmai indicare una gara con base di gara inferiore a “140 mila euro”."

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CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...
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