Allegato II.4 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

(Articolo 62)

 

PARTE I

AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 1.

Finalità.

1.   Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.

2.   La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;

b) esecuzione dei contratti.

3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.

 

Articolo 2.

Ambito di applicazione.

1.   La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

2.   Fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice.

3.   In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane , dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

 

PARTE II

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Articolo 3.

Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;

b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;

c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, pari o superiore a:

a) livello L3: trenta punti;

b) livello L2: quaranta punti;

c) livello L1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto ea quelli inferiori. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.

4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualifica corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.

5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. {comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024}
6. Fino al 31 dicembre 2026, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. {comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024}

 

 

Articolo 4.

Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33- ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicata alla progettazione e agli affidamenti di lavori;

c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2. Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice. {comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024}

5. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all'articolo 11, comma 2.

 

Articolo 5.

Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificati in uno dei seguenti livelli:

a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;

b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;

c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma 1 occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, pari o superiore a:

a) livello SF3: trenta punti;

b) livello SF2: quaranta punti;

c) livello SF1: cinquanta punti.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto ea quelli inferiori.

4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.

5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. {comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024}

 

Articolo 6.

Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.

1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'AUSA;

b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicata alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;

c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

2.Oltre ai requisiti obbligatori di cui al comma 1, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B annessa al presente allegato.

3. Gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa al presente allegato.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, un punteggio di dieci punti in ragione dell'esperienza maturata nell'utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all'articolo 11, comma 2.

 

Articolo 7.

Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento per le centrali di committenza .

1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori ea SF2 per i servizi e le forniture.

2. Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Per le centrali di committenza, i punteggi di cui all'articolo 4 per i lavori e all'articolo 6 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. L'attribuzione della predetta percentuale di punteggio è determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

 

Articolo 8.

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione.

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.
5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.
{articolo modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024}

 

Articolo 9.

Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.

2. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

 

PARTE III

ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E SANZIONI

 

Articolo 10.

Domanda di iscrizione.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l'apposita sezione dell'AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall 'ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.

2. L'ANAC, sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, fermo restando quanto previsto dal comma 3, attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l' esecuzione.

3. L'ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni ei dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.

4. L'iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni. Alla revisione della qualificazione si procede ai sensi dell'articolo 11.

 

Articolo 11.

Revisione della qualificazione.

1. Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione. 
2. Per la revisione della qualificazione l’ANAC valuta anche i seguenti requisiti premianti: 
a) la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all’articolo 62, comma 1;
b) l’aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell’esecuzione.
b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;
b-ter) l’efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell’affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.
3. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono verificate dall’ANAC con le modalità di cui all’articolo 10, comma 3.
4. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5 per cento. 
4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:
a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;
b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.
4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.
4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del codice.
{articolo modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024}

 

Articolo 12.

Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere.

1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l'ANAC può attivarsi, nei casi e nei termini previsti dall 'articolo 63, comma 11, del codice, con le modalità previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.

 

PARTE IV

COMPETENZA DELL'ANAC

 

Articolo 13.

Competenza dell'ANAC.

1. L'ANAC valutare i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalità con cui:

a) le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;

b) è rilasciata la qualificazione;

c) la stazione appaltante può conseguire una qualificazione di livello superiore;

d) può essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 222 del codice;

e) sono mantenuti i livelli di qualificazione.

 

Articolo 13-bis 
Coordinamento dei soggetti aggregatori
1. È istituito presso l'ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
a) monitora l'attività di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;
b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza;
c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;
d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attività di cui alle lettere precedenti;
f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.
3. Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.
{articolo introdotto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024}

Articolo 13-ter 
Disposizioni transitorie
1. Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall'ANAC all'esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonché in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell'articolo 11. I provvedimenti di qualificazione già rilasciati dall'ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all'articolo 11.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l'esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell'attribuzione del livello di qualificazione per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
{articolo introdotto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024}

Tabella A - Requisiti riferiti all’articolo 4, comma 2. 

Requisito

Punteggio massimo ottenibile

Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali

20 punti

Sistema di formazione e aggiornamento del personale

20 punti

Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all’articolo 11, comma 1

40 punti

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC

5 punti

Nuovi criteri di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)

10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il criterio b-ter), così suddivisi:

Media 80: 7 punti;

80<Media115: 5 punti;

Media>115: 0 punti

Acquisizione di lavori di importo inferiore a 500.000 euro nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate

5 punti

{tabella modificata dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024}

 

Tabella B - Requisiti riferiti all’articolo 6, comma 2

Requisito

Punteggio massimo ottenibile

Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali

20 punti

Sistema di formazione e aggiornamento del personale

20 punti

Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all’articolo 11, comma 1

40 punti

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC

5 punti

Nuovi criteri di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)

10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il criterio b-ter), così suddivisi:

Media 80: 7 punti;

80<Media115: 5 punti;

Media>115: 0 punti

Acquisizione di servizi e forniture inferiore alla soglia europea nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate

5 punti

{tabella modificata dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024}

 

Tabella C - Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi 

Descrizione

Indicatori elementari

peso

Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze (numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza)

INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS

I53_1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA

I53_1b - Numero dirigenti SOS I53_1c - Numero funzionari SOS I53_1d - Numero impiegati SOS

I53_2 - Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS

I53_3 - Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS

I53_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS

I53_5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS

I53_6 - Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS

I53_7 - Numero dipendenti MASTER II dottorato SOS /numero dipendenti SOS I53_8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS

I53_9 - Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS /numero dipendenti SOS

I53_prod - Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS

INDICATORI ELEMENTARI 5.3

(peso w1=15); (peso w1b=15) (peso w1c =15)

(peso w1d =15) (peso w2=10);

(peso w3=8); (peso w4=5); (peso w5=13);

(peso w6=11); (peso w7=13);

(peso w8=11); (peso w9=11);

(peso w1prod =75)

Sistema di formazione e aggiornamento del personale

5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO

I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS

I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS

I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS

5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO

(peso 20)

(peso 60)

(peso 120)

Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio (numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate)

5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE I55_1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall'analisi di regressione)

5.5 TEMPI AFFIDAMENTO I55_2 - Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l'analisi di regressione

5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE I55_3 - Numero di gare con esito non positivo /Numero complessivo di gare bandite

5.5

ESPERIENZA NELLE GARE

(peso 85)

(peso 10)

(peso 5)

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all’Autorità

I56_1 - Numero gare bandite per le quali risulta comunicazione dell'esito/Numero gare bandite; I56_2 - numero gare aggiudicate (scheda aggiudicazione)/numero gare bandite (che non hanno comunicato esito diverso da aggiudicazione);

(peso 50)

(peso 50)

 

Tabella C-bis – Requisiti riferiti all’articolo 8, commi 2 e 3, per l’esecuzione di lavori

Requisiti/Livelli qualificazione

Livello base - L3*

Livello intermedio - L2*

Livello avanzato - L1*

Rispetto dei tempi pagamento

Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

Comunicazioni ANAC

Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall’impegno

Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall’impegno

Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall’impegno

Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione

Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

Un corso di 10 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

Un corso di 14 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all’articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all’articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture

 

Tabella C-ter – Requisiti riferiti all’articolo 8, commi 2 e 3, per l’esecuzione di servizi e forniture

Requisiti/Livelli qualificazione

Livello base - L3*

Livello intermedio - L2*

Livello avanzato - L1*

Rispetto dei tempi pagamento

Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

Comunicazioni ANAC

Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall’impegno

Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall’impegno

Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall’impegno

Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione

Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

Un corso di 10 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

Un corso di 14 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all’articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all’articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture.

{tabella modificata dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024}

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Giurisprudenza e Prassi

ATTO DI SEGNALAZIONE -LAVORI SVOLTI DAI PRIVATI E APPLICAZIONE DEL CODICE APPALTI

ANAC ATTO DI SEGNALAZIONE 2023

L'ANAC segnala l’opportunità che, attraverso un apposito intervento normativo, l’applicazione delle regole di evidenza pubblica sia comunque richiesto laddove i lavori svolti dai privati siano realizzati con finanziamenti pubblici in percentuali superiori al 50% e per importi superiori al milione di euro.


SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PA E MANUALE UTENTE

ANAC COMUNICATO 2023

Prime indicazioni per l’avvio del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti. (con Manuale sulla Qualificazione Stazione Appaltanti Versione 1.0.0)

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 17/04/2024 - CENTRALI DI COMMITTENZA E RUP

A seguito di procedura di qualificazione della stazione appaltante, la scrivente società (ASM srl, 100% partecipata dal Comune di Molfetta) si è qualificata solo nella categoria SF3, abilitata dunque solo ad eseguire procedure di affidamento di servizi e forniture entro i 750.000,00 euro. Dovendo bandire una procedura di gara di circa euro 6 milioni (necessaria per effettuare il revamping dell'impianto di selezione di proprietà di questa società) mediante un appalto integrato, ci avvarremmo del Comune di Molfetta quale stazione appaltante qualificata/centrale di committenza. Saranno pertanto nominati due RUP: uno dalla centrale di committenza (Comune di Molfetta), l’altro interno alla società ASM srl. Quanto alla nomina dei Rup: 1- La centrale di committenza deve obbligatoriamente nominare un dipendente del Comune di Molfetta o può scegliere anche un responsabile esterno? 2- Il Rup nominato dal Comune di Molfetta configura come Rup di supporto a quello interno ad ASM o come “principale” responsabile della procedura essendo ASM non qualificata per l’esecuzione della procedura stessa? Restando in attesa di vs. cordiale riscontro, porgiamo distinti saluti.


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 30/06/2023 - REQUISITI QUALIFICAZIONE CONCESSIONI E PPP DI SERVIZI - PRESENZA SOGGETTO IN POSSESSO DI ESPERIENZA TRIENNALE PEF

<p>Si chiede se, ai fini della sussistenza del requisito di cui all'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui "Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi", tale soggetto possa essere "esterno" alla Stazione Appaltante, incaricato attraverso apposito incarico di consulenza/supporto in materia di PEF e dei rischi. </p>