Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.
1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.20242. Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
3. L’allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina gli incentivi, nonché i requisiti premianti. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
4. L’allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell’articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1, possono:
a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:
a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;
b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d);
g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria.
comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1. comma aggiunto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti le centrali di committenza:
a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
8. L’allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell’articolo 63, comma 11, secondo periodo.
11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell’allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.
12. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:
a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
c) ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.
14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio del risultato, dandone adeguata motivazione. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.
17. Dall'applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152, nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell’elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
18. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c). comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
APPALTO MISTO SOPRA I 500.000 EURO - NECESSARIA LA QUALIFICAZIONE DELLA S.A.
Come riportato nelle recenti e connesse Delibere nn. 465, 466, 467, 468 e 469 del 23 ottobre 2024, il legislatore, dunque, "con l'introduzione del delineato sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità delle stesse e della maggiore competenza degli enti qualificati. Con la qualificazione delle stazioni appaltanti, infatti, si è inteso prevedere un sistema idoneo ad attestare le capacità di gestione delle attività che caratterizzano il processo di affidamento dei contratti pubblici".
Tanto premesso sul piano normativo, nel caso di specie risulta di tutta evidenza come l'affidamento contestato abbia ad oggetto un appalto misto, con prevalenza lavori, per un importo complessivo superiore ad € 500.000,00, per il quale occorreva dunque una qualificazione effettivamente non posseduta dal comune, non iscritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate; non vi è pertanto alcun dubbio che la gara in oggetto dovesse essere svolta da soggetto qualificato, non sussistendo, sul punto, alcuna deroga prevista per legge. Risultano, per l'effetto, pacificamente violati gli artt. 62 e 63 d.lgs. 36/2023, i quali impongono che gli affidamenti di lavori superiori ad 500.000,00 siano svolti da una stazione appaltante qualificata.
ANAC - NOTA PER DEROGARE FINO AL 31 MAGGIO 2025 ALL'OBBLIGO DELLE QUALIFICAZIONE PER LE SCUOLE PER GLI APPALTI DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE
Al fine di evitare il rischio di compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione nell’interesse della collettività, data l’importanza rivestita da questi nell’offerta educativa scolastica, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deciso la qualificazione con riserva delle scuole fino al 31 maggio 2025.
Le istituzioni scolastiche potranno procedere autonomamente all’acquisizione dei codici identificativi di gare per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti.
“Il nuovo Codice, non Anac, richiede che anche gli affidamenti per svolgere le gite scolastiche, quando superano determinate soglie, siano svolti da stazioni appaltanti qualificate. Per questo, lo scorso anno, non essendo le scuole adeguatamente organizzate, avevamo chiesto al Ministero di individuare altri soggetti - ragionevolmente gli Uffici Scolastici Regionali - che potessero svolgere le gare al loro posto”, spiega il Presidente dell’Autorità Anticorruzione Giuseppe Busìa. “Il Ministero ci ha però comunicato che il processo di riorganizzazione è ancora in corso. Abbiamo allora deciso di intervenire per non privare gli studenti di un così fondamentale strumento di crescita e apprendimento”.
Alla luce della richiesta e delle tempistiche stimate dal Ministero dell'Istruzione e del merito per il completamento della riforma organizzativa, la misura viene prevista per gli istituti scolastici fino al 31 maggio 2025 ed è resa immediatamente operativa a partire dalla notifica della nota inviata dall'Autorità al Ministero e riguarderà i codici identificativi relativi a organizzazione di viaggi e servizi di agenzie, operatori turistici e servizi di assistenza turistica.
Al fine di evitare che il problema si ripresenti anche nell’anno scolastico 2025/2026, Anac rinnova al Ministero la richiesta di procedere alla riforma nei tempi programmati, raccomandando altresì di individuare soluzioni medio tempore, qualora il processo di riorganizzazione e valorizzazione degli Uffici Scolastici Regionali chiamati a diventare stazioni appaltanti per gli affidamenti e acquisti delle scuole, non si compia nei tempi stabiliti.
PROGETTO DI FINANZA: NELLA FASE PRELIMINARE NON E' NECESSARIA LA QUALIFICAZIONE DELLA S.A.
Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso principale non presenta profili di fondatezza, essendo richiesta dall’articolo 62 del codice dei contratti pubblici la qualificazione delle stazioni appaltanti per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico privato; nel caso controverso, il provvedimento impugnato non è stato adottato nel corso della fase della progettazione, bensì nella fase preliminare del procedimento in cui la stazione appaltante ha individuato una proposta di interesse pubblico, per cui la suddetta qualificazione non sembra necessaria; quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo stesso presenta profili di inammissibilità, per carenza di interesse, essendo stato impugnato un atto interno al procedimento di project financing, non immediatamente lesivo della posizione soggettiva della parte ricorrente.
ORIENTAMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (62 - 63)
La Circolare ha la finalità di fornire una ricostruzione sistematica delle norme previste in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, nonché degli strumenti e delle indicazioni operative per incentivare il ricorso alla qualificazione in proprio o a soggetti qualificati anche al di sotto delle soglie previste dalla normativa.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI ALTRO SOGGETTO - OBBIGATORIO DOPPIO RUP (62.13)
In caso di svolgimento della procedura di affidamento in favore di altro soggetto non qualificato, il comma 13 dell’art. 62 d.lgs. 36/2023 espressamente impone all’ente qualificato di nominare un proprio RUP (cfr. Delibera ANAC n. 255/2024, Parere MIT n. 2286/2023). In proposito, come già evidenziato da codesta Autorità, per quanto la disposizione normativa possa generare dubbi interpretativi (soprattutto con riguardo ai compiti dei RUP e dei responsabili di fase), la stessa ha il fine ultimo di garantire che la procedura di gara sia gestita e presidiata da un soggetto dotato delle competenze richieste, e cioè dal RUP della stazione appaltante o della centrale di committenza qualificata, in coerenza con il principio del risultato introdotto nel nuovo codice. Si ricorda, a tal fine, che il nuovo Codice innova la figura del RUP, diventando un responsabile unico “dell’intervento” complessivamente inteso; pertanto, in considerazione di quanto previsto all’art. 15 co. 9 e all’art. 62 co. 13 del d. lgs. n. 36/2023, nonché all’art. 9 co. 5 dell’Allegato I.2., le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate, che svolgono attività di committenza ausiliarie per conto di altri enti, nominano un RUP che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, così da garantire la gestione della procedura d’appalto in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate. Ferma l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti beneficiarie possono nominare un responsabile per la fase di affidamento a cui demandare i compiti e le responsabilità della singola fase a cui è proposto. Non appare accoglibile, pertanto, l’eccezione secondo la quale, l’ente qualificato sarebbe tenuto solo alla nomina di un RFA, perché ciò consentirebbe all’ente non qualificato di svolgere esso stesso la procedura di gara, pur essendo sprovvisto della qualificazione richiesta ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 36/2023. In tal senso, deve osservarsi che l’art. 6 dell’All. I.2 d.lgs. 36/2023 prevede che “Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata”; inoltre, l’art. 15 co. 4 e gli artt. 7 e 8 dell’All. I.2 d.lgs. 36/2023 assegnano al RUP un ruolo di coordinamento delle altre figure coinvolte nel processo di approvvigionamento. Ed infatti, nella Relazione di accompagnamento al codice redatta dal Consiglio di Stato, si legge che “In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti.” (p. 32). Ove si ammettesse che la stazione appaltante non qualificata nomini un RUP e la stazione appaltante qualificata nomini invece un RFA, si giungerebbe all’assurdo che l’ente non qualificato sarebbe sottoposto al coordinamento e controllo di un soggetto incardinato in un ente non qualificato, sovvertendo uno dei cardini della riforma del codice del 2023.
PROCEDURA PER CONTO DI ALTRA S.A. - L'ENTE QUALIFICATO DEVE NOMINARE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
L'ente qualificato delegato per la fase di gara debba adottare tutti gli atti e i provvedimenti caratterizzanti la stessa, assumendone la relativa responsabilità e tra questi vanno certamente inclusi i documenti di gara, la nomina della commissione giudicatrice, il provvedimento di aggiudicazione, in relazione ai quali l'ente qualificato dovrà assicurarne la legittimità, proprio in ragione della asserita maggiore competenza.
Sicchè, a titolo di esempio, dovrà verificare che i componenti della commissione giudicatrice abbiano i requisiti richiesti dalla legge per essere nominati, raccogliendo le relative dichiarazioni e svolgendo le eventuali verifiche. Diversamente, ove l'atto sia formalmente assunto dall'ente non qualificato è a quest'ultimo imputabile.
Nel caso in esame può, quindi, ritenersi integrata la violazione dell'art. 62 d.lgs. 36/2023, in quanto una parte significativa degli atti della fase di affidamento è stata adottata dall'ente comunale non qualificato.
STAZIONI APPALTANTANTI NON QUALIFICATE - DEVONO NECESSARIAMENTE RICORRERE A SOGGETTI QUALIFICATI (62.1)
Per altro verso, l'art. 62 CO. 1, 5 e 13 d.lgs. 36/2023 prevedono che le procedure di gara superiori a certe soglie previste dalla legge siano svolte da soggetti qualificati, i quali assumono la responsabilità delle stesse; in tal senso, l'art. 1, CO. 2, Allegato II.4 prevede che "La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti: a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure, (...)" (cfr. anche Considerando 69 della Dir. 24/2024).
Il Legislatore, dunque, con l'introduzione del delineato sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità delle stesse e della maggiore competenza degli enti qualificati. Con la qualificazione delle stazioni appaltanti, infatti, si è inteso prevedere un sistema idoneo ad attestare le capacità di gestione delle attività che caratterizzano il processo di affidamento dei contratti pubblici.
Pertanto, i soggetti non qualificati sono tenuti a ricorrere necessariamente agli strumenti messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate, con la conseguenza che il soggetto qualificato deve assumere la responsabilità dell'intera fase di gara, mentre l'adozione di atti e i provvedimenti della fase di affidamento da parte della stazione appaltante non qualificata determina un'elusione del sistema di necessaria qualificazione.
PROCEDURA PER CONTO DI ALTRA S.A. - NECESSARIA LA NOMINA DI UN DOPPIO RUP (62.13)
Nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell'affidamento ad altro soggetto qualificato, come visto, il comma 13 dell'art. 62 d.lgs. 36/2023 espressamente prevede che l'ente qualificato nomini un proprio RUP (cfr. Delibera ANAC n. 255/2024, Parere MIT n. 2286/2023).
Infatti, come già evidenziato da codesta Autorità, per quanto la disposizione normativa possa generare dubbi interpretativi (soprattutto con riguardo ai compiti dei RUP e dei responsabili di fase), la stessa ha il fine ultimo di garantire che la procedura di gara sia svolta da un soggetto dotato delle competenze richieste per lo svolgimento della procedura di gara, e cioè dal RUP della stazione appaltante o della centrale di committenza qualificata, in coerenza con il principio del risultato introdotto nel nuovo codice.
Si ricorda, a tal fine, che il nuovo Codice innova la figura del RUP, diventando un responsabile unico "dell'intervento" complessivamente inteso; pertanto, in considerazione di quanto previsto all'art. 15 CO. 9 e all'art. 62 CO. 13 del d. lgs. n. 36/2023, nonché all'art. 9 CO. 5 dell'Allegato I.2., le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate, che svolgono attività di committenza ausiliarie per conto di altri enti, nominano un RUP che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, così da garantire la gestione della procedura d'appalto in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate.
Ferma l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti beneficiarie possono nominare un responsabile per la fase di affidamento a cui demandare i compiti e le responsabilità della singola fase a cui è proposto.
Non appare accoglibile l'eccezione secondo la quale l'ente qualificato sarebbe tenuto solo alla nomina di un RFA. Ciò significa, di fatto, consentire all'ente non qualificato di svolgere esso stesso la procedura di gara pur essendo sprovvisto della qualificazione richiesta ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 36/2023.
In tal senso, deve osservarsi che l'art. 6 dell'All. I.2 d.lgs. 36/2023 prevede che RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata'; inoltre, l'art. 15 CO. 4 e gli artt. 7 e 8 dell'All. I.2 d.lgs. 36/2023 assegnano al RUP un ruolo di coordinamento delle altre figure coinvolte nel processo di approvvigionamento. Ed infatti, nella Relazione di accompagnamento al codice redatta dal Consiglio di Stato, si legge che "In caso di nominal dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti." (p. 32).
Ove si ammettesse che la stazione appaltante non qualificata nomini un RUP e la stazione appaltante qualificata nomini invece un RFA si giungerebbe all'assurdo che l'ente non qualificato sarebbe sottoposto al coordinamento e controllo di un soggetto incardinato in un ente non qualificato, sovvertendo uno dei cardini della riforma del codice del 2023.
QUALIFICAZIONI PA - REGOLE E AMMISSIONE CON RISERVA (62)
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, area a rischio dissesto a monte dell’abitato Zona cantine - L. 160/2019 art. 1 commi da 51 a 58 - Fondo annualità 2022 - CIG: A043C2AF03. S.A.: comune di Sant’Angelo le Fratte – Asmel Consortile scarlFascicolo 611/2024
Ai sensi dell'art. 62 CO. 13 d.lgs. 36/2023, nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell'affidamento ad altro soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante), l'ente qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto RUP (cfr. anche Parere MIT n. 2286/2023).
Deve ammettersi che il dato normativo può essere foriero di dubbi applicativi, sia nella parte in cui sembra sottendere la necessità della nomina di un RUP anche da parte della stazione appaltante beneficiaria dell'intervento (possibilità prevista in caso di acquisti aggregati dall'art. 15 CO. 9 d.lgs. 36/2023 e dall'art. 9 dell'Allegato I.2 d.lgs. 36/2023), sia nella parte in cui non descrive chiaramente i compiti dei RUP e dei responsabili di fase (eventualmente ricavabili dai compiti del RUP descritti, per ciascuna fase, dagli artt. 7 e 8 dell'Allegato I.2 d.lgs. 36/2023), lasciando un certo margine discrezionale alle diverse prassi applicative.
Tuttavia, la nomina del RUP da parte dell'ente qualificato non è un mero formalismo ma ha il chiaro obiettivo di garantire che la procedura di gara sia giuridicamente ed effettivamente svolta da un soggetto adeguatamente qualificato, in coerenza il principio di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti.
Diversamente opinando, ammettendo cioè che l'ente qualificato nomini solo un RFA, quest'ultimo sarebbe sottoposto alla supervisione, indirizzo e coordinamento del soggetto beneficiario (ai sensi dell'art. 15 co. 4, ultima parte d.lgs. 36/2023), che tuttavia sarebbe non qualificato.
Inoltre, deve osservarsi che la nomina del RFA, nel caso di specie, è avvenuta in via analogica, ciò rappresentando una chiara violazione dell'art. 19 CO. 3 d.lgs. 36/2023, che impone la completa digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici e quindi di tutti gli atti adottati nell'ambito delle procedure di gara.
Deve evidenziarsi che la nomina in via analogica non consente di attribuire data certa all'atto di nomina con tutte le conseguenze in termini di giuridica rilevanza degli atti successivamente adottati dal soggetto nominato.
SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE OTTENUTA E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE DI ASMEL SCARL (63.11)
L’attività di committenza deve essere svolta da una amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore a ciò deputato dalla legge o previsto espressamente dalla legge (vedi art. 30 TUEL, art. 15 L. 241/1990, normativa Consip e soggetti aggregatori), ovvero da una società in house alle quale i soci affidino la funzione di committenza in modo diretto e non mediato da altri soggetti privati. Sul punto, si richiamano i precedenti dell’ANAC, da intendersi qui riportati quali parti integranti della presente, di cui alle delibere nn. 32/2015, 780/2019, 179/2020 e 202/2021, per le quali, anche in accordo con la giurisprudenza amministrativa, la reale connotazione della società ASMEL scarl non le consente di svolgere legittimamente le funzioni di centrale di committenza.
PARTENARIATO PUBBLICO -PRIVATO: PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E' NECESSARIA LA QUALIFICAZIONE (174.5)
Per la valutazione delle proposte di PPP, tramite l'istituto della finanza di progetto, provenienti da operatori economici ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023, è necessaria la qualificazione per tutte le fasi relative alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei medesimi contratti, ivi compresa la fase di valutazione preliminare ex art. 193.
Sembra utile evidenziare che il comma 5, dell'art. 174 del Codice, dispone espressamente che i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63.
Ciò in ragione <<della complessità di tale istituto giuridico, che richiede competenze specifiche per essere realizzato e gestito, si precisa che i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati (Relazione Illustrativa del Codice).
Anche la delibera n. 441/2022 dell'Autorità, recante linee guida di <<attuazione anche a fasi progressive del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici>>, ribadisce che la predetta qualificazione è obbligatoria per i soggetti che intendono affidare un contratto di PPP.
A ciò si aggiunga che con riguardo ai predetti contratti, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli stessi, il Codice ha previsto un regime di qualificazione speciale rafforzato, sia per quanto attiene ai livelli di qualificazione posseduti, sia per quanto attiene alla presenza in organico di adeguate professionalità, in considerazione della particolare complessità e multidisciplinarietà che caratterizza tali tipologie contrattuali (In tal senso parere MIT n. 2114/2023).
Per i predetti contratti, infatti, l'art. 62, comma 18, del d.lgs. 36/2023 stabilisce espressamente che La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c/>, dunque i predetti soggetti devono essere in possesso almeno della qualificazione intermedia o avanzata.
CHIARIMENTI PER LE PROCEDURE INDETTE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI (62)
Il Consiglio dell'Autorità, alla luce del quadro normativo vigente e della specificità e peculiarità degli affidamenti in argomento, ha riconosciuto la possibilità, per gli istituti scolastici, di procedere autonomamente fino al 30 settembre 2024 all'acquisizione dei CIG per gli appalti relativi ai servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali e per le concessioni di distributori automatici indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti.
Si precisa che le modalità suddette saranno fruibili a partire dall'8 marzo 2024 nel caso in cui gli Istituti scolastici acquisiscano i CIG relativi ai seguenti CPV prevalenti: "63500000- 4 - Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica;63510000-7 Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini; 63511000-4 - Organizzazione di viaggi tutto compreso; 63512000-1 - Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso; 63515000-2 Servizi relativi all'organizzazione di viaggi; 63516000-9
Servizi di gestione viaggi"; "42933000-5 - Distributori; 42933300-8 - Distributori automatici di prodotti".
PIATTAFORMA DIGITALE - NECESSARIA PER LA QUALIFICAZIONE DELLA S.A.
Indicazioni in merito al requisito relativo alla disponibilità di una piattaforma digitale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.
il requisito di disponibilità di una piattaforma digitale certificata si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro di Anac delle piattaforme certificate, consultabile al link https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert.
FAQ SULLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
FAQ SULLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
MANCATA ADESIONE AI SOGGETTI AGGREGATORI SE OFFERTA PIU' CONVENIENTE - LEGITTIMO
La questione giuridica all’esame del Collegio attiene alla sussistenza o meno dell’obbligo del Comune di Sassari di aderire alla convenzione quadro CAT Sardegna per i servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni ed enti della regione - Lotto 6 (Enti locali aventi sede nel territorio della Provincia di Sassari e l’Università degli Studi di Sassari), della quale è affidataria la ricorrente, per l’espletamento del servizio di pulizia ed igiene degli uffici ed altri immobili del Comune, che è stato invece oggetto di apposita procedura di gara.
Orbene, stante le caratteristiche del servizio richiesto dal Comune di Sassari ed alla luce delle condizioni dell’appalto, che è stato bandito tramite Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) attraverso la piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della PA, deve ritenersi infondato il ricorso.
Il consiglio di stato aveva già in passato chiarito la portata della deroga all’obbligo di adesione alle convenzioni aperte da parte delle stazioni appaltanti, evidenziandone la stretta connessione, anche alla luce della giurisprudenza già maturata sul tema (tra cui quella richiamata dal Comune resistente), con il profilo della convenienza economica per la stazione appaltante:
“Secondo l’art. 1, comma 510, l. n. 208 del 2015, infatti, la deroga alla convenzione potrebbe essere disposta soltanto per ragioni che attengono strettamente alle caratteristiche della prestazione essenziale, oggetto del servizio. (…)
Come, invero, statuito da questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937) con riferimento alle gare Consip, di norma si rinvengono in sede di centralizzazione le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni, essendo consentito solo in via eccezionale e motivata alle stesse di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni- quadro, non essendo consentito alle singole amministrazioni travalicare le regole legali che sottendono al richiamato rapporto fra regola ed eccezione. (…).
Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio, data la premessa secondo cui proprio ragioni di razionalizzazione della spesa devono spingere verso l’acquisizione di servizi e forniture, mediante convenzioni quadro, predisposte da soggetti aggregatori (Cons. Stato, Sez. V, n. 2914 del 2015), l’obbligo di adesione alle stesse può recedere solo quando l’amministrazione profili, nella motivazione del provvedimento di deroga, elementi ‘specializzanti’ che interferiscono con il contenuto dell’obbligazione e con le conseguenti prestazioni incombenti sul soggetto affidatario, derivandone che l’accordo derogato non risulti suscettibile di concreto adattamento alle esigenze proprie del servizio nel concreto richiesto”.
Nella vicenda sottoposta al suo esame, il Consiglio di Stato ha poi concluso che “Nella fattispecie, tali elementi ‘specializzanti’ non sono stati posti in evidenza dalla stazione appaltante, anche in sede di comparazione delle offerte presentate dal Consorzio Nazionale Servizi alla Città Metropolitana di Firenze e del Consorzio Leonardo Servizi al Comune di Lucca, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, degli uffici, degli altri locali e competenze comunali e delle pertinenze stradali”.
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DI UNA STAZIONE APPALTANTE O CENTRALE DI COMMITTENZA QUALIFICATA (62.10)
Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
MANCATA ADESIONE SOGGETTI AGGREGATORI - LEGITTIMA SE RISPARMIO DI SPESA
L’art. 9, comma 3, del d.l. n. 66 del 2014 stabilisce che: “Ferma restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 1, comma 7, all’art. 4, comma 3-quater e all’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze… sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche… nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure”.
Il comma 3 bis stabilisce che: “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015, “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulata da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.
Con l’art. 9 del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazione, con legge 23 giugno 2014, n. 89, è stata introdotta la figura dei ‘soggetti aggregatori” per l’acquisizione di beni e servizi.
Le nuove disposizioni prevedono che possono fare parte dell’Elenco dei soggetti aggregatori, in primis, Consip ed una centrale di committenza per ciascuna regione ‘qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 206’.
L’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 2014 stabilisce che, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, devono essere individuate alcune categorie di beni e di servizi (nonché le relative soglie), in relazione alle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, debbono necessariamente ricorrere a CONSIP, oppure agli altri soggetti aggregatori operanti sul rispettivo territorio di riferimento, e ciò ai fini dello svolgimento delle relative procedure.
Dall’esame delle disposizioni citate si rileva che la qualifica di soggetto aggregatore è riservata, oltre che a Consip e alle centrali di committenza regionali, ai soggetti istituiti dagli enti locali nell’ambito delle unioni di comuni, delle Province o mediante accordo consortile tra Comuni e, pertanto, da soggetti pubblici che costituiscono forme di aggregazione tra loro al fine di unificare e centralizzare la domanda di forniture, dovendosi, di contro, escludere da tale ambito i soggetti privati o che includono nella loro compagine enti pubblici e privati.
Per le categorie di beni e servizi individuate dal Tavolo dei soggetti aggregatori, non sarà consentita l’indizione di autonome procedure da parte delle amministrazioni statali centrali e periferiche e delle regioni, degli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e degli enti del servizio sanitario nazionale.
Le finalità perseguite sono il superamento della frammentazione delle stazioni appaltanti e l’eliminazione dell’inefficienza nella gestione delle procedure di gara, nell’ottica della razionalizzazione e del risparmio in termini di denaro pubblico, attraverso la riduzione del numero dei soggetti abilitati a bandire gare pubbliche.
La centralizzazione delle procedure di approvvigionamento comporta anche l’annullamento dell’ asimmetria informativa che si crea tra le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici, probabilmente derivante da un insieme di fattori inerenti alla qualità delle stesse stazioni appaltanti o alla maggiore o minore cadenza temporale in cui un soggetto aggregatore procede all’espletamento di procedure di gara.
Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio, data la premessa secondo cui proprio ragioni di razionalizzazione della spesa devono spingere verso l’acquisizione di servizi e forniture, mediante convenzioni quadro, predisposte da soggetti aggregatori (Cons. Stato, Sez. V, n. 2914 del 2015), l’obbligo di adesione alle stesse può recedere solo quando l’amministrazione profili, nella motivazione del provvedimento di deroga, elementi ‘specializzanti’ che interferiscono con il contenuto dell’obbligazione e con le conseguenti prestazioni incombenti sul soggetto affidatario, derivandone che l’accordo derogato non risulti suscettibile di concreto adattamento alle esigenze proprie del servizio nel concreto richiesto.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
qualificazione stazioni appaltanti - servizi committenza ausiliari Si prega di prendere nota di quanto allegato. Grazie e cordiali saluti.
A seguito di procedura di qualificazione della stazione appaltante, la scrivente società (ASM srl, 100% partecipata dal Comune di Molfetta) si è qualificata solo nella categoria SF3, abilitata dunque solo ad eseguire procedure di affidamento di servizi e forniture entro i 750.000,00 euro. Dovendo bandire una procedura di gara di circa euro 6 milioni (necessaria per effettuare il revamping dell'impianto di selezione di proprietà di questa società) mediante un appalto integrato, ci avvarremmo del Comune di Molfetta quale stazione appaltante qualificata. Quanto alla nomina del RUP, lo stesso può essere il RUP (iscritto all'ANAC) della società ASM srl (seppur non qualificata per questo tipo di procedura) o deve essere necessariamente un dipendente della stazione appaltante qualificata?
A seguito di procedura di qualificazione della stazione appaltante, la scrivente società (ASM srl, 100% partecipata dal Comune di Molfetta) si è qualificata solo nella categoria SF3, abilitata dunque solo ad eseguire procedure di affidamento di servizi e forniture entro i 750.000,00 euro. Dovendo bandire una procedura di gara di circa euro 6 milioni (necessaria per effettuare il revamping dell'impianto di selezione di proprietà di questa società) mediante un appalto integrato, ci avvarremmo del Comune di Molfetta quale stazione appaltante qualificata/centrale di committenza. Saranno pertanto nominati due RUP: uno dalla centrale di committenza (Comune di Molfetta), l’altro interno alla società ASM srl. Quanto alla nomina dei Rup: 1- La centrale di committenza deve obbligatoriamente nominare un dipendente del Comune di Molfetta o può scegliere anche un responsabile esterno? 2- Il Rup nominato dal Comune di Molfetta configura come Rup di supporto a quello interno ad ASM o come “principale” responsabile della procedura essendo ASM non qualificata per l’esecuzione della procedura stessa? Restando in attesa di vs. cordiale riscontro, porgiamo distinti saluti.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Un Comune non capoluogo di provincia e non qualificato ai sensi dell'art. 62 del Codice deve appaltare lavori di importo inferiore ad Euro 500.000 finanziati con PNRR. Essendo superato il termine del 30.6.2024 di cui all'art. 1 c. 1 del d.l. 32/2019 (come prorogato dal d.l. 215/2023), può eseguire autonomamente la gara o deve ricorrere ad una stazione appaltante qualificata?
Nel caso di concessione mista di progettazione, lavori e servizi, l'art. 180 del d.lgs 36/2023, prescrive che:"1.le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l'oggetto principale delle concessioni stesse". L'art. 174 del Codice, in materia di qualificazione per i PPP rimanda all'art. 63. Il comma 18 dell'art. 63 prevede che progettazioine, affidamento ed esecuzione dei PPP (incluse concessioni), possano essere svolti da soggetti qualificati almento ai livelli intermedi (SF2/L2) di cui all'art. 63 c.2 b). Sulla scorta di quanto sopra e considerato l'allegato II.4 al codice, si chiede: 1) se in caso di concessione mista di progettazione, lavori e servizi, la stazione appaltante deve in ogni caso essere qualificata contemporaneamente in fascia SF2 servizi ed L2 lavori; 2) se l'eventuale doppio obbligo di contemporanea qualificazione vale anche nel caso di concessione mista, a netta prevalenza di servizi (3,2 milioni), con lavori sotto addirittura la soglia di euro 500.000 (art. 62 c.1 Codice), circostanza che, ai sensi dell'art. 180, prescriverebbe invece l'applicazione delle disposizioni relative ai soli servizi e non certo ai lavori.
Si chiede se l'affidamento diretto di un servizio, di importo compreso tra i 5.000 euro e i 140.000 euro, sia possibile acquisirlo, in alternativa all'uso del MEPA, tramite l'uso della PAD certificata in dotazione alla stazione appaltante, tenendo conto del disposto dell'art.62 del D.Lgs.n.36/2023. In altre parole, si chiede se si possa ritenere l'uso della PAD certificata della stazione appaltante equivalente all'uso del MEPA per un affidamento diretto di un servizio di importo inferiore a 140.000 euro.
E' corretto interpretare il combinato disposto dall'art. 62, co. 6, let. c) ed all. II.4, art. 3, co. 5 del Codice anche nel senso che, l'SA non qualificata, può affidare direttamente le concessioni entro le soglie comunitarie, qualora utilizzi il MEPA oppure l'ASP messi a disposizione da CONSIP spa, in qualità di centrale di committenza qualificata?
Nomine RUP e responsabile procedimento in caso di appalti delegati a società in house. Siamo una Società in house che eroga servizi di committenza, anche ausiliare. Si chiede di chiarire: a) se il RUP (Responsabile Unico Progetto) deve essere unico e individuato esclusivamente da questa società in quanto stazione appaltante qualificata? In caso affermativo se il RUP possa essere individuato nel personale del Comune socio richiedente, avente i requisiti di legge (coadiuvato dalla struttura di supporto messa a disposizione da questa Società) ed incardinato nel procedimento gestito interamente da questa società in house (ovvero profilato come Rup della Centrale)? Tale soluzione consentirebbe di attribuire correttamente il CIG e l'iter di monitoraggio e rendicontazione della spesa in capo al Comune beneficiario dell'intervento (in termini economico, finanziari e gestionali); b) in caso di risposta negativa al precedente quesito si chiede se sia possibile che questa Società in qualità di stazione appaltante qualificata delegata, possa individuare un RUP al proprio interno avente le funzioni di raccordo con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento per la fase di affidamento, fermo restando il RUP dell'intervento individuato all'interno della stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, al quale questa Società fornirebbe il necessario supporto da parte della struttura tecnica appositamente individuata, per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione.
Un comune non capoluogo di provincia può esperire in autonomia una gara per lavori sino a 500.000 euro per un progetto finanziato dal PNRR avendo la qualificazione per lavori sino a 5 milioni? O deve necessariamente e obbligatoriamente rivolgersi ad una centrale di committenza?
Si chiede un chiarimento rispetto alla disciplina degli affidamenti tra i 5.000 e i 140.000 euro per forniture, servizi e servizi di ingegneria in particolare. Nello specifico si chiede un chiarimento rispetto all'eventuale sussistenza, a legislazione variata, della previsione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 relativamente obbligo dell'utilizzo del MEPA, della piattaforma regionale e - se vigente - di eventuale mercato elettronico proprio della stazione appaltante. In considerazione delle previsioni dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, infatti, si chiede se l'obbligo di utilizzo delle PAD riguardi anche tale fascia di affidamenti, applicandosi tout court, e quindi si possa procedere con altra PAD certificata e non con MEPA o piattaforma regionale. Si chiede altresì l'eventuale applicabilità di tale previsione anche allo specifico dei servizi di ingegneria, in considerazione della loro peculiare natura e delle previsioni in materia.
L'Anac, in ordine al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, nella prima delle FAQ conseguenti alla nota del 17.05.2023 precisa che: "La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”. Dalla lettura della faq sembrerebbe quindi che, nel caso di utilizzo di strumenti messi a disposizione di Consip S.p.A., quantomeno Convenzioni/Accordi quadro/SDA, la qualificazione non sia necessaria al di sopra degli importi suddetti. Si chiede di conoscere se, a vostro avviso, l'interpretazione è corretta e se, la stessa possa essere estesa anche al sotto soglia qualora si utilizzi il ME.PA.
<p>Preso atto di quanto indicato con parere n. 1931 del 23/04/2023 si chiede se, il principio della "preliminare preferenza del territorio regionale di riferimento", possa essere applicato anche nelle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e). Ad avviso della scrivente Stazione Appaltante (SA), quanto precede sarebbe possibile in quanto, la parola "ordini" indicata dai due commi in parola, non parrebbe espressamente riferita ai soli affidamenti diretti. Essa potrebbe essere interpretata, in senso più estensivo, anche in riferimento agli ordinativi emessi per la stipula delle procedure negoziate, realizzata tramite lo scambio di lettere secondo l'uso del commercio di cui all'art. 18, co. 1 del Codice che, nel caso d'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, prende il nome di "stipula MEPA". Se quanto precede è vero, l'unica differenza tra l'art. 62, co. 5, lett. f) ed il co. 6, lett. d) del medesimo articolo, riguarderebbe i limiti d'importo dei possibili affidamenti, differenziati per beni, servizi e lavori, a seconda che si tratti di una SA qualificata o meno. Si chiede un autorevole parere in merito alla corretta interpretazione normativa prospettata. </p>
Nell’ambito dell’attività di centrale di committenza svolta dallo scrivente a favore degli enti locali per la gestione di affidamenti PNRR si formula il seguente quesito alla luce della prescrizione di cui all'art. 225 co. 9 del D.Lgs. 36/2023 e delle indicazioni della Circolare MIMS del 13 luglio 2023: Trovando applicazione fino al 31/12/2023 la disciplina di cui all’art.37 co.4 del Codice 50/2016, all’interno del rapporto convenzionale è possibile prevedere che il Comune non capoluogo -per le procedure non rientranti nell’affidamento diretto- possa attualmente continuare a nominare il Responsabile del procedimento (o del progetto?), acquisire il CIG, adottare il provvedimento di indizione/aggiudicazione, stipulare il contratto, riservando alla scrivente centrale di committenza l’espletamento della procedura di gara in conformità al nuovo Codice n.36/2023?
Si chiede se anche alla luce del nuovo codice (D. Lgs 36/2023) debba ritenersi che in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici debba essere applicato comunque il codice degli appalti, come prima espressamente previsto dall’art. 1 del D. Lgs 50/2016). Non ritroviamo infatti nel nuovo codice riferimenti normativi all’ambito soggettivo di applicazione dello stesso. E , in caso affermativo qualora appurato che anche i privati debbano attenersi all’applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell’art. 62 del D. lgs 36/2023.
Si conferma che in base all'articolo 62, comma 6, lettera c), del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti non qualificate "procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, secondo la normativa vigente"? L'art. 2 della Parte I dell'all. II. 4 riporta che "non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori", e apparentemente risulta difforme dalla sopraindicata disposizione normativa. Inoltre, per strumenti telematici di negoziazione, messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, si intendono i mercati elettronici (ad es. MEPA, sia ODA che RDO) o, in generale, le piattaforme di e-procurement?
In riferimento alle procedure di qualificazione previste dal D.Lgs. 31/03/2023, n.36, nuovo Codice dei contratti pubblici, fermo restando l’obbligo di qualificazione per gli affidamenti di importo superiore alle soglie indicate all’art.62, comma 1 (forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro) e preso atto delle procedure di acquisizione previste al comma 6 del medesimo articolo per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2, art.63, si chiede di conoscere se la procedura di qualificazione prevista nelle norme richiamate debba essere obbligatoriamente attivata dagli enti ivi indicati in ogni caso, oppure se la stessa abbia carattere di discrezionalità, attesa la possibilità di ricorrere a centrali di committenza qualificate per affidamenti superiori alle soglie di cui all’art. 62 comma 1.