Articolo 62. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze.

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

3. L’allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

4. L’allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell’articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori.

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 63, possono:

a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;

b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;

c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;

d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;

e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:

a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);

g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all’articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;

c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;

d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;

e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

8. L’allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell’articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell’allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:

a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;

b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;

c) ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall'applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell’elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

18. La progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c).

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE Gli articoli 62 e 63, “sostitutivi” degli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si soffermano sulla figura delle stazioni appaltanti, con l’indicazione delle attività...

Commento

NOVITA’ • Sono previste nuove soglie per gli affidamenti autonomi. Le SA possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle sogli...
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Giurisprudenza e Prassi

PROGETTO DI FINANZA: NELLA FASE PRELIMINARE NON E' NECESSARIA LA QUALIFICAZIONE DELLA S.A.

TAR CAMPANIA SA ORDINANZA 2024

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso principale non presenta profili di fondatezza, essendo richiesta dall’articolo 62 del codice dei contratti pubblici la qualificazione delle stazioni appaltanti per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico privato; nel caso controverso, il provvedimento impugnato non è stato adottato nel corso della fase della progettazione, bensì nella fase preliminare del procedimento in cui la stazione appaltante ha individuato una proposta di interesse pubblico, per cui la suddetta qualificazione non sembra necessaria; quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo stesso presenta profili di inammissibilità, per carenza di interesse, essendo stato impugnato un atto interno al procedimento di project financing, non immediatamente lesivo della posizione soggettiva della parte ricorrente.

ORIENTAMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (62 - 63)

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CIRCOLARE 2024

La Circolare ha la finalità di fornire una ricostruzione sistematica delle norme previste in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, nonché degli strumenti e delle indicazioni operative per incentivare il ricorso alla qualificazione in proprio o a soggetti qualificati anche al di sotto delle soglie previste dalla normativa.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI ALTRO SOGGETTO - OBBIGATORIO DOPPIO RUP (62.13)

ANAC DELIBERA 2024

In caso di svolgimento della procedura di affidamento in favore di altro soggetto non qualificato, il comma 13 dell’art. 62 d.lgs. 36/2023 espressamente impone all’ente qualificato di nominare un proprio RUP (cfr. Delibera ANAC n. 255/2024, Parere MIT n. 2286/2023). In proposito, come già evidenziato da codesta Autorità, per quanto la disposizione normativa possa generare dubbi interpretativi (soprattutto con riguardo ai compiti dei RUP e dei responsabili di fase), la stessa ha il fine ultimo di garantire che la procedura di gara sia gestita e presidiata da un soggetto dotato delle competenze richieste, e cioè dal RUP della stazione appaltante o della centrale di committenza qualificata, in coerenza con il principio del risultato introdotto nel nuovo codice. Si ricorda, a tal fine, che il nuovo Codice innova la figura del RUP, diventando un responsabile unico “dell’intervento” complessivamente inteso; pertanto, in considerazione di quanto previsto all’art. 15 co. 9 e all’art. 62 co. 13 del d. lgs. n. 36/2023, nonché all’art. 9 co. 5 dell’Allegato I.2., le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate, che svolgono attività di committenza ausiliarie per conto di altri enti, nominano un RUP che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, così da garantire la gestione della procedura d’appalto in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate. Ferma l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti beneficiarie possono nominare un responsabile per la fase di affidamento a cui demandare i compiti e le responsabilità della singola fase a cui è proposto. Non appare accoglibile, pertanto, l’eccezione secondo la quale, l’ente qualificato sarebbe tenuto solo alla nomina di un RFA, perché ciò consentirebbe all’ente non qualificato di svolgere esso stesso la procedura di gara, pur essendo sprovvisto della qualificazione richiesta ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 36/2023. In tal senso, deve osservarsi che l’art. 6 dell’All. I.2 d.lgs. 36/2023 prevede che “Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata”; inoltre, l’art. 15 co. 4 e gli artt. 7 e 8 dell’All. I.2 d.lgs. 36/2023 assegnano al RUP un ruolo di coordinamento delle altre figure coinvolte nel processo di approvvigionamento. Ed infatti, nella Relazione di accompagnamento al codice redatta dal Consiglio di Stato, si legge che “In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti.” (p. 32). Ove si ammettesse che la stazione appaltante non qualificata nomini un RUP e la stazione appaltante qualificata nomini invece un RFA, si giungerebbe all’assurdo che l’ente non qualificato sarebbe sottoposto al coordinamento e controllo di un soggetto incardinato in un ente non qualificato, sovvertendo uno dei cardini della riforma del codice del 2023.

PROCEDURA PER CONTO DI ALTRA S.A. - L'ENTE QUALIFICATO DEVE NOMINARE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

ANAC DELIBERA 2024

L'ente qualificato delegato per la fase di gara debba adottare tutti gli atti e i provvedimenti caratterizzanti la stessa, assumendone la relativa responsabilità e tra questi vanno certamente inclusi i documenti di gara, la nomina della commissione giudicatrice, il provvedimento di aggiudicazione, in relazione ai quali l'ente qualificato dovrà assicurarne la legittimità, proprio in ragione della asserita maggiore competenza.

Sicchè, a titolo di esempio, dovrà verificare che i componenti della commissione giudicatrice abbiano i requisiti richiesti dalla legge per essere nominati, raccogliendo le relative dichiarazioni e svolgendo le eventuali verifiche. Diversamente, ove l'atto sia formalmente assunto dall'ente non qualificato è a quest'ultimo imputabile.

Nel caso in esame può, quindi, ritenersi integrata la violazione dell'art. 62 d.lgs. 36/2023, in quanto una parte significativa degli atti della fase di affidamento è stata adottata dall'ente comunale non qualificato.

STAZIONI APPALTANTANTI NON QUALIFICATE - DEVONO NECESSARIAMENTE RICORRERE A SOGGETTI QUALIFICATI (62.1)

ANAC DELIBERA 2024

Per altro verso, l'art. 62 CO. 1, 5 e 13 d.lgs. 36/2023 prevedono che le procedure di gara superiori a certe soglie previste dalla legge siano svolte da soggetti qualificati, i quali assumono la responsabilità delle stesse; in tal senso, l'art. 1, CO. 2, Allegato II.4 prevede che "La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti: a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure, (...)" (cfr. anche Considerando 69 della Dir. 24/2024).

Il Legislatore, dunque, con l'introduzione del delineato sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità delle stesse e della maggiore competenza degli enti qualificati. Con la qualificazione delle stazioni appaltanti, infatti, si è inteso prevedere un sistema idoneo ad attestare le capacità di gestione delle attività che caratterizzano il processo di affidamento dei contratti pubblici.

Pertanto, i soggetti non qualificati sono tenuti a ricorrere necessariamente agli strumenti messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate, con la conseguenza che il soggetto qualificato deve assumere la responsabilità dell'intera fase di gara, mentre l'adozione di atti e i provvedimenti della fase di affidamento da parte della stazione appaltante non qualificata determina un'elusione del sistema di necessaria qualificazione.

PROCEDURA PER CONTO DI ALTRA S.A. - NECESSARIA LA NOMINA DI UN DOPPIO RUP (62.13)

ANAC DELIBERA 2024

Nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell'affidamento ad altro soggetto qualificato, come visto, il comma 13 dell'art. 62 d.lgs. 36/2023 espressamente prevede che l'ente qualificato nomini un proprio RUP (cfr. Delibera ANAC n. 255/2024, Parere MIT n. 2286/2023).

Infatti, come già evidenziato da codesta Autorità, per quanto la disposizione normativa possa generare dubbi interpretativi (soprattutto con riguardo ai compiti dei RUP e dei responsabili di fase), la stessa ha il fine ultimo di garantire che la procedura di gara sia svolta da un soggetto dotato delle competenze richieste per lo svolgimento della procedura di gara, e cioè dal RUP della stazione appaltante o della centrale di committenza qualificata, in coerenza con il principio del risultato introdotto nel nuovo codice.

Si ricorda, a tal fine, che il nuovo Codice innova la figura del RUP, diventando un responsabile unico "dell'intervento" complessivamente inteso; pertanto, in considerazione di quanto previsto all'art. 15 CO. 9 e all'art. 62 CO. 13 del d. lgs. n. 36/2023, nonché all'art. 9 CO. 5 dell'Allegato I.2., le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate, che svolgono attività di committenza ausiliarie per conto di altri enti, nominano un RUP che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, così da garantire la gestione della procedura d'appalto in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate.

Ferma l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti beneficiarie possono nominare un responsabile per la fase di affidamento a cui demandare i compiti e le responsabilità della singola fase a cui è proposto.

Non appare accoglibile l'eccezione secondo la quale l'ente qualificato sarebbe tenuto solo alla nomina di un RFA. Ciò significa, di fatto, consentire all'ente non qualificato di svolgere esso stesso la procedura di gara pur essendo sprovvisto della qualificazione richiesta ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 36/2023.

In tal senso, deve osservarsi che l'art. 6 dell'All. I.2 d.lgs. 36/2023 prevede che RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata'; inoltre, l'art. 15 CO. 4 e gli artt. 7 e 8 dell'All. I.2 d.lgs. 36/2023 assegnano al RUP un ruolo di coordinamento delle altre figure coinvolte nel processo di approvvigionamento. Ed infatti, nella Relazione di accompagnamento al codice redatta dal Consiglio di Stato, si legge che "In caso di nominal dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti." (p. 32).

Ove si ammettesse che la stazione appaltante non qualificata nomini un RUP e la stazione appaltante qualificata nomini invece un RFA si giungerebbe all'assurdo che l'ente non qualificato sarebbe sottoposto al coordinamento e controllo di un soggetto incardinato in un ente non qualificato, sovvertendo uno dei cardini della riforma del codice del 2023.

QUALIFICAZIONI PA - REGOLE E AMMISSIONE CON RISERVA (62)

ANAC DELIBERA 2024

Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, area a rischio dissesto a monte dell’abitato Zona cantine - L. 160/2019 art. 1 commi da 51 a 58 - Fondo annualità 2022 - CIG: A043C2AF03. S.A.: comune di Sant’Angelo le Fratte – Asmel Consortile scarlFascicolo 611/2024

Ai sensi dell'art. 62 CO. 13 d.lgs. 36/2023, nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell'affidamento ad altro soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante), l'ente qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto RUP (cfr. anche Parere MIT n. 2286/2023).

Deve ammettersi che il dato normativo può essere foriero di dubbi applicativi, sia nella parte in cui sembra sottendere la necessità della nomina di un RUP anche da parte della stazione appaltante beneficiaria dell'intervento (possibilità prevista in caso di acquisti aggregati dall'art. 15 CO. 9 d.lgs. 36/2023 e dall'art. 9 dell'Allegato I.2 d.lgs. 36/2023), sia nella parte in cui non descrive chiaramente i compiti dei RUP e dei responsabili di fase (eventualmente ricavabili dai compiti del RUP descritti, per ciascuna fase, dagli artt. 7 e 8 dell'Allegato I.2 d.lgs. 36/2023), lasciando un certo margine discrezionale alle diverse prassi applicative.

Tuttavia, la nomina del RUP da parte dell'ente qualificato non è un mero formalismo ma ha il chiaro obiettivo di garantire che la procedura di gara sia giuridicamente ed effettivamente svolta da un soggetto adeguatamente qualificato, in coerenza il principio di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti.

Diversamente opinando, ammettendo cioè che l'ente qualificato nomini solo un RFA, quest'ultimo sarebbe sottoposto alla supervisione, indirizzo e coordinamento del soggetto beneficiario (ai sensi dell'art. 15 co. 4, ultima parte d.lgs. 36/2023), che tuttavia sarebbe non qualificato.

Inoltre, deve osservarsi che la nomina del RFA, nel caso di specie, è avvenuta in via analogica, ciò rappresentando una chiara violazione dell'art. 19 CO. 3 d.lgs. 36/2023, che impone la completa digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici e quindi di tutti gli atti adottati nell'ambito delle procedure di gara.

Deve evidenziarsi che la nomina in via analogica non consente di attribuire data certa all'atto di nomina con tutte le conseguenze in termini di giuridica rilevanza degli atti successivamente adottati dal soggetto nominato.

SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE OTTENUTA E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE DI ASMEL SCARL (63.11)

ANAC DELIBERA 2024

L’attività di committenza deve essere svolta da una amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore a ciò deputato dalla legge o previsto espressamente dalla legge (vedi art. 30 TUEL, art. 15 L. 241/1990, normativa Consip e soggetti aggregatori), ovvero da una società in house alle quale i soci affidino la funzione di committenza in modo diretto e non mediato da altri soggetti privati. Sul punto, si richiamano i precedenti dell’ANAC, da intendersi qui riportati quali parti integranti della presente, di cui alle delibere nn. 32/2015, 780/2019, 179/2020 e 202/2021, per le quali, anche in accordo con la giurisprudenza amministrativa, la reale connotazione della società ASMEL scarl non le consente di svolgere legittimamente le funzioni di centrale di committenza.


PARTENARIATO PUBBLICO -PRIVATO: PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E' NECESSARIA LA QUALIFICAZIONE (174.5)

ANAC PARERE 2024

Per la valutazione delle proposte di PPP, tramite l'istituto della finanza di progetto, provenienti da operatori economici ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023, è necessaria la qualificazione per tutte le fasi relative alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei medesimi contratti, ivi compresa la fase di valutazione preliminare ex art. 193.

Sembra utile evidenziare che il comma 5, dell'art. 174 del Codice, dispone espressamente che i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63.

Ciò in ragione <<della complessità di tale istituto giuridico, che richiede competenze specifiche per essere realizzato e gestito, si precisa che i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati (Relazione Illustrativa del Codice).

Anche la delibera n. 441/2022 dell'Autorità, recante linee guida di <<attuazione anche a fasi progressive del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici>>, ribadisce che la predetta qualificazione è obbligatoria per i soggetti che intendono affidare un contratto di PPP.

A ciò si aggiunga che con riguardo ai predetti contratti, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli stessi, il Codice ha previsto un regime di qualificazione speciale rafforzato, sia per quanto attiene ai livelli di qualificazione posseduti, sia per quanto attiene alla presenza in organico di adeguate professionalità, in considerazione della particolare complessità e multidisciplinarietà che caratterizza tali tipologie contrattuali (In tal senso parere MIT n. 2114/2023).

Per i predetti contratti, infatti, l'art. 62, comma 18, del d.lgs. 36/2023 stabilisce espressamente che La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c/>, dunque i predetti soggetti devono essere in possesso almeno della qualificazione intermedia o avanzata.

CHIARIMENTI PER LE PROCEDURE INDETTE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI (62)

ANAC NOTA 2024

Il Consiglio dell'Autorità, alla luce del quadro normativo vigente e della specificità e peculiarità degli affidamenti in argomento, ha riconosciuto la possibilità, per gli istituti scolastici, di procedere autonomamente fino al 30 settembre 2024 all'acquisizione dei CIG per gli appalti relativi ai servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali e per le concessioni di distributori automatici indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti.

Si precisa che le modalità suddette saranno fruibili a partire dall'8 marzo 2024 nel caso in cui gli Istituti scolastici acquisiscano i CIG relativi ai seguenti CPV prevalenti: "63500000- 4 - Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica;63510000-7 Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini; 63511000-4 - Organizzazione di viaggi tutto compreso; 63512000-1 - Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso; 63515000-2 Servizi relativi all'organizzazione di viaggi; 63516000-9

Servizi di gestione viaggi"; "42933000-5 - Distributori; 42933300-8 - Distributori automatici di prodotti".

PIATTAFORMA DIGITALE - NECESSARIA PER LA QUALIFICAZIONE DELLA S.A.

ANAC COMUNICATO 2024

Indicazioni in merito al requisito relativo alla disponibilità di una piattaforma digitale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.

il requisito di disponibilità di una piattaforma digitale certificata si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro di Anac delle piattaforme certificate, consultabile al link https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert.

FAQ SULLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

ANAC FAQ 2024

FAQ SULLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

MANCATA ADESIONE AI SOGGETTI AGGREGATORI SE OFFERTA PIU' CONVENIENTE - LEGITTIMO

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2023

La questione giuridica all’esame del Collegio attiene alla sussistenza o meno dell’obbligo del Comune di Sassari di aderire alla convenzione quadro CAT Sardegna per i servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per tutte le amministrazioni ed enti della regione - Lotto 6 (Enti locali aventi sede nel territorio della Provincia di Sassari e l’Università degli Studi di Sassari), della quale è affidataria la ricorrente, per l’espletamento del servizio di pulizia ed igiene degli uffici ed altri immobili del Comune, che è stato invece oggetto di apposita procedura di gara.

Orbene, stante le caratteristiche del servizio richiesto dal Comune di Sassari ed alla luce delle condizioni dell’appalto, che è stato bandito tramite Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) attraverso la piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della PA, deve ritenersi infondato il ricorso.

Il consiglio di stato aveva già in passato chiarito la portata della deroga all’obbligo di adesione alle convenzioni aperte da parte delle stazioni appaltanti, evidenziandone la stretta connessione, anche alla luce della giurisprudenza già maturata sul tema (tra cui quella richiamata dal Comune resistente), con il profilo della convenienza economica per la stazione appaltante:

“Secondo l’art. 1, comma 510, l. n. 208 del 2015, infatti, la deroga alla convenzione potrebbe essere disposta soltanto per ragioni che attengono strettamente alle caratteristiche della prestazione essenziale, oggetto del servizio. (…)

Come, invero, statuito da questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2018, n. 1937) con riferimento alle gare Consip, di norma si rinvengono in sede di centralizzazione le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni, essendo consentito solo in via eccezionale e motivata alle stesse di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni- quadro, non essendo consentito alle singole amministrazioni travalicare le regole legali che sottendono al richiamato rapporto fra regola ed eccezione. (…).

Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio, data la premessa secondo cui proprio ragioni di razionalizzazione della spesa devono spingere verso l’acquisizione di servizi e forniture, mediante convenzioni quadro, predisposte da soggetti aggregatori (Cons. Stato, Sez. V, n. 2914 del 2015), l’obbligo di adesione alle stesse può recedere solo quando l’amministrazione profili, nella motivazione del provvedimento di deroga, elementi ‘specializzanti’ che interferiscono con il contenuto dell’obbligazione e con le conseguenti prestazioni incombenti sul soggetto affidatario, derivandone che l’accordo derogato non risulti suscettibile di concreto adattamento alle esigenze proprie del servizio nel concreto richiesto”.

Nella vicenda sottoposta al suo esame, il Consiglio di Stato ha poi concluso che “Nella fattispecie, tali elementi ‘specializzanti’ non sono stati posti in evidenza dalla stazione appaltante, anche in sede di comparazione delle offerte presentate dal Consorzio Nazionale Servizi alla Città Metropolitana di Firenze e del Consorzio Leonardo Servizi al Comune di Lucca, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, degli uffici, degli altri locali e competenze comunali e delle pertinenze stradali”.



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DI UNA STAZIONE APPALTANTE O CENTRALE DI COMMITTENZA QUALIFICATA (62.10)

ANAC DELIBERA 2023

Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

MANCATA ADESIONE SOGGETTI AGGREGATORI - LEGITTIMA SE RISPARMIO DI SPESA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

L’art. 9, comma 3, del d.l. n. 66 del 2014 stabilisce che: “Ferma restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 1, comma 7, all’art. 4, comma 3-quater e all’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze… sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche… nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure”.

Il comma 3 bis stabilisce che: “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015, “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulata da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.

Con l’art. 9 del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazione, con legge 23 giugno 2014, n. 89, è stata introdotta la figura dei ‘soggetti aggregatori” per l’acquisizione di beni e servizi.

Le nuove disposizioni prevedono che possono fare parte dell’Elenco dei soggetti aggregatori, in primis, Consip ed una centrale di committenza per ciascuna regione ‘qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 206’.

L’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 2014 stabilisce che, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, devono essere individuate alcune categorie di beni e di servizi (nonché le relative soglie), in relazione alle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, debbono necessariamente ricorrere a CONSIP, oppure agli altri soggetti aggregatori operanti sul rispettivo territorio di riferimento, e ciò ai fini dello svolgimento delle relative procedure.

Dall’esame delle disposizioni citate si rileva che la qualifica di soggetto aggregatore è riservata, oltre che a Consip e alle centrali di committenza regionali, ai soggetti istituiti dagli enti locali nell’ambito delle unioni di comuni, delle Province o mediante accordo consortile tra Comuni e, pertanto, da soggetti pubblici che costituiscono forme di aggregazione tra loro al fine di unificare e centralizzare la domanda di forniture, dovendosi, di contro, escludere da tale ambito i soggetti privati o che includono nella loro compagine enti pubblici e privati.

Per le categorie di beni e servizi individuate dal Tavolo dei soggetti aggregatori, non sarà consentita l’indizione di autonome procedure da parte delle amministrazioni statali centrali e periferiche e delle regioni, degli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e degli enti del servizio sanitario nazionale.

Le finalità perseguite sono il superamento della frammentazione delle stazioni appaltanti e l’eliminazione dell’inefficienza nella gestione delle procedure di gara, nell’ottica della razionalizzazione e del risparmio in termini di denaro pubblico, attraverso la riduzione del numero dei soggetti abilitati a bandire gare pubbliche.

La centralizzazione delle procedure di approvvigionamento comporta anche l’annullamento dell’ asimmetria informativa che si crea tra le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici, probabilmente derivante da un insieme di fattori inerenti alla qualità delle stesse stazioni appaltanti o alla maggiore o minore cadenza temporale in cui un soggetto aggregatore procede all’espletamento di procedure di gara.

Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio, data la premessa secondo cui proprio ragioni di razionalizzazione della spesa devono spingere verso l’acquisizione di servizi e forniture, mediante convenzioni quadro, predisposte da soggetti aggregatori (Cons. Stato, Sez. V, n. 2914 del 2015), l’obbligo di adesione alle stesse può recedere solo quando l’amministrazione profili, nella motivazione del provvedimento di deroga, elementi ‘specializzanti’ che interferiscono con il contenuto dell’obbligazione e con le conseguenti prestazioni incombenti sul soggetto affidatario, derivandone che l’accordo derogato non risulti suscettibile di concreto adattamento alle esigenze proprie del servizio nel concreto richiesto.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 05/07/2023 - QUALIFICAZIONE DI SOCIETA' IN HOUSE

qualificazione stazioni appaltanti - servizi committenza ausiliari Si prega di prendere nota di quanto allegato. Grazie e cordiali saluti.


QUESITO del 06/12/2023 - RUP IN CASO DI COMMITTENZA AUSILIARIA

A seguito di procedura di qualificazione della stazione appaltante, la scrivente società (ASM srl, 100% partecipata dal Comune di Molfetta) si è qualificata solo nella categoria SF3, abilitata dunque solo ad eseguire procedure di affidamento di servizi e forniture entro i 750.000,00 euro. Dovendo bandire una procedura di gara di circa euro 6 milioni (necessaria per effettuare il revamping dell'impianto di selezione di proprietà di questa società) mediante un appalto integrato, ci avvarremmo del Comune di Molfetta quale stazione appaltante qualificata. Quanto alla nomina del RUP, lo stesso può essere il RUP (iscritto all'ANAC) della società ASM srl (seppur non qualificata per questo tipo di procedura) o deve essere necessariamente un dipendente della stazione appaltante qualificata?


QUESITO del 17/04/2024 - CENTRALI DI COMMITTENZA E RUP

A seguito di procedura di qualificazione della stazione appaltante, la scrivente società (ASM srl, 100% partecipata dal Comune di Molfetta) si è qualificata solo nella categoria SF3, abilitata dunque solo ad eseguire procedure di affidamento di servizi e forniture entro i 750.000,00 euro. Dovendo bandire una procedura di gara di circa euro 6 milioni (necessaria per effettuare il revamping dell'impianto di selezione di proprietà di questa società) mediante un appalto integrato, ci avvarremmo del Comune di Molfetta quale stazione appaltante qualificata/centrale di committenza. Saranno pertanto nominati due RUP: uno dalla centrale di committenza (Comune di Molfetta), l’altro interno alla società ASM srl. Quanto alla nomina dei Rup: 1- La centrale di committenza deve obbligatoriamente nominare un dipendente del Comune di Molfetta o può scegliere anche un responsabile esterno? 2- Il Rup nominato dal Comune di Molfetta configura come Rup di supporto a quello interno ad ASM o come “principale” responsabile della procedura essendo ASM non qualificata per l’esecuzione della procedura stessa? Restando in attesa di vs. cordiale riscontro, porgiamo distinti saluti.


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 29/10/2024 - OBBLIGO MEPA AFFIDAMENTI DIRETTI SOPRA 5.000 EURO

Si chiede un chiarimento rispetto alla disciplina degli affidamenti tra i 5.000 e i 140.000 euro per forniture, servizi e servizi di ingegneria in particolare. Nello specifico si chiede un chiarimento rispetto all'eventuale sussistenza, a legislazione variata, della previsione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 relativamente obbligo dell'utilizzo del MEPA, della piattaforma regionale e - se vigente - di eventuale mercato elettronico proprio della stazione appaltante. In considerazione delle previsioni dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, infatti, si chiede se l'obbligo di utilizzo delle PAD riguardi anche tale fascia di affidamenti, applicandosi tout court, e quindi si possa procedere con altra PAD certificata e non con MEPA o piattaforma regionale. Si chiede altresì l'eventuale applicabilità di tale previsione anche allo specifico dei servizi di ingegneria, in considerazione della loro peculiare natura e delle previsioni in materia.


QUESITO del 17/04/2024 - QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI

L'Anac, in ordine al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, nella prima delle FAQ conseguenti alla nota del 17.05.2023 precisa che: "La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”. Dalla lettura della faq sembrerebbe quindi che, nel caso di utilizzo di strumenti messi a disposizione di Consip S.p.A., quantomeno Convenzioni/Accordi quadro/SDA, la qualificazione non sia necessaria al di sopra degli importi suddetti. Si chiede di conoscere se, a vostro avviso, l'interpretazione è corretta e se, la stessa possa essere estesa anche al sotto soglia qualora si utilizzi il ME.PA.


QUESITO del 14/09/2023 - PRELIMINARE PREFERENZA PER IL TERRITORIO REGIONALE (62.5)

<p>Preso atto di quanto indicato con parere n. 1931 del 23/04/2023 si chiede se, il principio della "preliminare preferenza del territorio regionale di riferimento", possa essere applicato anche nelle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e). Ad avviso della scrivente Stazione Appaltante (SA), quanto precede sarebbe possibile in quanto, la parola "ordini" indicata dai due commi in parola, non parrebbe espressamente riferita ai soli affidamenti diretti. Essa potrebbe essere interpretata, in senso più estensivo, anche in riferimento agli ordinativi emessi per la stipula delle procedure negoziate, realizzata tramite lo scambio di lettere secondo l'uso del commercio di cui all'art. 18, co. 1 del Codice che, nel caso d'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, prende il nome di "stipula MEPA". Se quanto precede è vero, l'unica differenza tra l'art. 62, co. 5, lett. f) ed il co. 6, lett. d) del medesimo articolo, riguarderebbe i limiti d'importo dei possibili affidamenti, differenziati per beni, servizi e lavori, a seconda che si tratti di una SA qualificata o meno. Si chiede un autorevole parere in merito alla corretta interpretazione normativa prospettata. </p>


QUESITO del 13/09/2023 - CENTRALE DI COMMITTENZA PER COMUNI NON CAPOLUOGO (225.9)

Nell’ambito dell’attività di centrale di committenza svolta dallo scrivente a favore degli enti locali per la gestione di affidamenti PNRR si formula il seguente quesito alla luce della prescrizione di cui all'art. 225 co. 9 del D.Lgs. 36/2023 e delle indicazioni della Circolare MIMS del 13 luglio 2023: Trovando applicazione fino al 31/12/2023 la disciplina di cui all’art.37 co.4 del Codice 50/2016, all’interno del rapporto convenzionale è possibile prevedere che il Comune non capoluogo -per le procedure non rientranti nell’affidamento diretto- possa attualmente continuare a nominare il Responsabile del procedimento (o del progetto?), acquisire il CIG, adottare il provvedimento di indizione/aggiudicazione, stipulare il contratto, riservando alla scrivente centrale di committenza l’espletamento della procedura di gara in conformità al nuovo Codice n.36/2023?


QUESITO del 31/08/2023 - LAVORI DI PRIVATI FINANZIATI CON SOLDI PUBBLICI

Si chiede se anche alla luce del nuovo codice (D. Lgs 36/2023) debba ritenersi che in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici debba essere applicato comunque il codice degli appalti, come prima espressamente previsto dall’art. 1 del D. Lgs 50/2016). Non ritroviamo infatti nel nuovo codice riferimenti normativi all’ambito soggettivo di applicazione dello stesso. E , in caso affermativo qualora appurato che anche i privati debbano attenersi all’applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell’art. 62 del D. lgs 36/2023.


QUESITO del 03/07/2023 - STAZIONI APPALTANTI NON QUALIFICATE E UTILIZZO STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE

Si conferma che in base all'articolo 62, comma 6, lettera c), del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti non qualificate "procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, secondo la normativa vigente"? L'art. 2 della Parte I dell'all. II. 4 riporta che "non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori", e apparentemente risulta difforme dalla sopraindicata disposizione normativa. Inoltre, per strumenti telematici di negoziazione, messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, si intendono i mercati elettronici (ad es. MEPA, sia ODA che RDO) o, in generale, le piattaforme di e-procurement?


QUESITO del 15/06/2023 - NUOVO CODICE APPALTI - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA – OBBLIGO ATTIVAZIONE

In riferimento alle procedure di qualificazione previste dal D.Lgs. 31/03/2023, n.36, nuovo Codice dei contratti pubblici, fermo restando l’obbligo di qualificazione per gli affidamenti di importo superiore alle soglie indicate all’art.62, comma 1 (forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro) e preso atto delle procedure di acquisizione previste al comma 6 del medesimo articolo per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2, art.63, si chiede di conoscere se la procedura di qualificazione prevista nelle norme richiamate debba essere obbligatoriamente attivata dagli enti ivi indicati in ogni caso, oppure se la stessa abbia carattere di discrezionalità, attesa la possibilità di ricorrere a centrali di committenza qualificate per affidamenti superiori alle soglie di cui all’art. 62 comma 1.