Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE SULLE SUBCONCESSIONI AEROPORTUALI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI "NON AVIATION"

TAR SICILIA CT SENTENZA 2026

In materia di subconcessioni aeroportuali, le controversie concernenti l'affidamento di aree destinate ad attività meramente commerciali ("non aviation"), quali il noleggio auto senza conducente, esulano dalla giurisdizione amministrativa per rientrare in quella del giudice ordinario. Tali servizi, essendo prestati su richiesta del cliente e autonomamente remunerati, non costituiscono strumento necessario dei compiti di assistenza al volo e non soggiacciono alle regole dei settori speciali del Codice dei Contratti Pubblici, risolvendosi in contratti di diritto privato.

"Sulla natura demaniale delle aree aeroportuali, poi, occorre effettuare una distinzione tra la concessione principale (nel caso di specie tra E. e S.) e le subconcessioni, posto che soltanto la prima ha natura pubblicistica ed è soggetta alla giurisdizione amministrativa, unitamente alle subconcessioni del settore speciale (aviation), mentre le seconde, allorquando riguardino attività non strumentali al settore speciale (non aviation), come nel caso in esame, si risolvono in atti di natura privatistica, posto che: i) il gestore aeroportuale (anche se società pubblica come nel caso di S.) agisce come imprenditore privato nell’affidamento di spazi commerciali; ii) dette aree sono state oggetto di trasferimento, a monte, dal pubblico Ente competente (E.) al gestore, previa procedura ad evidenza pubblica; iii) il gestore non esercita poteri pubblicistici nel settore non aviation (mancata applicazione codice appalti perché fuori dal settore speciale) ma facoltà negoziali, potendosi obiettare in senso contrario solo nel caso in cui, lo stesso gestore, fosse qualificabile a guisa di organismo di diritto pubblico (tenuto in via generale all’indizione di procedure ad evidenza pubblica), ma S. non rientra in tale categoria; iii) l’E. non controlla, né autorizza le singole subconcessioni commerciali che, si ribadisce, costituiscono libera manifestazione di iniziativa economica privata dell’Ente gestore che ha avuto in concessione esclusiva (anche) gli spazi demaniali aeroportuali non aviation.

Proprio sui rapporti tra E. e S., le Sezioni Unite in precedenza richiamate hanno altresì avuto di precisare come “né può ritenersi che nell’affidamento a terzi, da parte del gestore aeroportuale, del servizio in questione, l’E. sia parte, con esercizio di funzioni di vigilanza e controllo sulle attività oggetto della concessione. Esso è invece estraneo e ciò trova conferma laddove, nella definizione delle destinazioni d’uso dei beni affidati in concessione, l’indicazione delle aree e dei beni destinati alle attività ed ai servizi aeroportuali sono in realtà tenuti distinti da tutti gli altri beni destinati alle attività non aeronautiche. Sotto tale profilo l’atto di concessione tra lo stesso e la S. s.p.a. costituisce solo un mero antecedente storico. […] In particolare, nella specie […] trattandosi della concessione di un’area demaniale nella quale trova svolgimento un servizio […] di natura commerciale – pur se svolti in un’area di pertinenza aeroportuale ad uso esclusivo di privati, sulla base di un rapporto tra concessionario e terzo cui l’amministrazione concedente resti estranea – non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, risolvendosi in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria (Sez. U., nn. 9233 e 9288 del 2002, cit.). Proprio con riguardo alla S.A.C. s.p.a. ed alla sub-concessione di aree demaniali all’interno dell’aeroporto di Catania, oltre alla pronuncia del 2023, vi sono altri precedenti in tal senso di questa Corte (Sez. U, 29 aprile 2015, n. 8623, per la locazione di spazi ad uso commerciale; Sez. U, 19 dicembre 2009, n. 26823, su controversia avente ad oggetto l’annullamento delle delibere e dei contratti di sub-concessione di spazi commerciali all’interno di un aeroporto, per l’espletamento dell’attività di food & beverage)”.

Da ultimo, il giudice della giurisdizione ha concluso come “La controversia, dunque si palesa nella sostanza di natura privatistica, avendo ad oggetto la relazione intersoggettiva tra il sub concessionario ed il terzo. Non si verte, infatti, in tema di estrinsecazione di poteri autoritativi, attenendo la domanda oggetto del giudizio –al di là della sua letterale formulazione– a posizioni di diritto soggettivo” (Cass., Sez. Un., ordin. n. 23377/2024).

In definitiva, il Collegio ritiene di dover aderire ai precedenti della Suprema Corte di Cassazione in materia, da ultimo incidente anche sulla difforme giurisprudenza amministrativa siciliana in materia richiamata dalla parte ricorrente, rilevandosi come l’attività oggetto della subconcessione odierna non possa essere ricompresa nell’ambito delle attività del settore speciale aeroportuale (aviation), o ad esse strumentali, che possano dare rilevanza alla forma di società pubblica di S. S.p.a. ai fini del suo inquadramento nell’ambito degli Enti aggiudicatori, con conseguente esclusione degli obblighi in materia di applicazione del codice dei contratti pubblici."

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CONCESSIONE: Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il cor...
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)