Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI SOSPESIONE DELLA GARA IN PENDENZA DI CONTEZIOSO (I.3)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

Chiaro tenore letterale dell’art. 1, c. 3, dell’allegato I.3 al codice, secondo cui «I termini di cui al comma 1, secondo periodo [cioè, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 9 mesi per la procedura aperta], e al comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo». Trattasi di un divieto espresso introdotto dal legislatore per dare concreta attuazione al principio del risultato di cui all’art. 1 del codice al fine di evitare che l’andamento delle procedure di affidamento sia condizionato da valutazioni opinabili delle stazioni appaltanti circa l’opportunità di sospendere i procedimenti in cui si innestano contenziosi non sostenuti da adeguato fumus, con effetti esiziali sui tempi di aggiudicazione e sulle esigenze di rapida acquisizione delle forniture, dei servizi o delle opere messi a gara.

A fronte di un quadro normativo chiaramente votato ad assicurare la massima tempestività nella fase di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, la richiesta di un concorrente ‒ come quella avanzata dalla ricorrente ‒ di “attendere” la definizione di un contenzioso su un segmento procedimentale sul quale non è intervenuta alcuna sospensiva del giudice amministrativo non fa sorgere alcun obbligo né della stazione appaltante né dei suoi organi straordinari (come la commissione giudicatrice o il seggio di gara) di spiegare le ragioni della prosecuzione delle operazioni di gara, trattandosi di una soluzione pienamente rispondente alla volontà del legislatore e da questa configurata come scelta vincolata, non essendo l’amministrazione chiamata ad effettuare in proposito alcuna valutazione.

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che il «requisito esperienziale della professionalità acquisita in servizi analoghi mira quindi all’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sulla base dell’esperienza pregressa. Pertanto, nel caso in cui il bando di gara imponga il possesso del requisito del fatturato specifico relativo a precedenti servizi analoghi all’oggetto dell’appalto le precedenti esperienze utili alla dimostrazione del requisito della capacità tecnico-professionale devono essere collegate secondo un criterio di analogia o inerenza ma non è richiesta l’identità con le prestazioni oggetto dell’appalto in gara (Cons. St., sez. V, 22 aprile 2025 n. 3458).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)