Giurisprudenza e Prassi

SOPRALLIOGO - PUO' ESSERE SVOLTO DALLA MANDATARIA DEL RTI COSTITUENDO - NON SERVE DELEGA (68 - 92)

ANAC PRASSI 2025

In caso di svolgimento di sopralluogo da parte della mandataria di un RTI costituendo non è necessaria la delega delle mandanti e questa, ove richiesta dalla lex specialis in contrasto con il bando-tipo, senza una congrua motivazione, va considerata come un adempimento non essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, dunque al più sanabile e non comportante l'esclusione dalla gara del raggruppamento.

In tema di sopralluogo da parte dei RTI, il nuovo Bando-tipo Anac n. 1/2023 ha adottato un approccio sostanzialista (innovativo rispetto alla posizione di cui al Bando-tipo n. 1/2017), stabilendo che "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio" (art. 11). La Relazione illustrativa sottolinea che è stata eliminata la necessità di delega in caso di RTI costituendo: "In relazione al sopralluogo di cui all'articolo 11, si rileva che il profilo relativo alla possibilità che lo stesso venga eseguito da un rappresentante dell'operatore economico munito di delega è stato oggetto di contrasto all'interno dei contributi pervenuti. In particolare, nel caso di raggruppamenti 0 consorzi non ancora costituiti, in alcuni contributi è stato chiesto di specificare che la delega dovrebbe essere rilasciata da ciascun partecipante al raggruppamento/consorzio. Viceversa, per altri, sarebbe sufficiente che il sopralluogo sia assolto da una sola delle imprese che costituiranno il futuro raggruppamento. In merito a questo aspetto, si è deciso di mantenere l'opzione intermedia secondo cui il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, eliminando la necessità di essere munito di delega per non aggravare questa fase ulteriormente".

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