Giurisprudenza e Prassi

INIDONEITÀ DELLA MAIL ORDINARIA PER LA COMUNICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2024

È illegittima l'esclusione da una procedura di finanziamento pubblico disposta a seguito del silenzio dell'interessato a una richiesta di soccorso istruttorio inviata tramite e-mail ordinaria, qualora tale comunicazione sia finita nella cartella spam del destinatario. L'Amministrazione, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede, è tenuta ad assicurarsi della conoscibilità delle comunicazioni aventi effetto escludente, utilizzando mezzi idonei (come la conferma di lettura o il contatto telefonico preventivo) per evitare che un mero malfunzionamento tecnico o un automatismo dei sistemi di posta elettronica pregiudichino la posizione del partecipante che possiede i requisiti sostanziali.

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