IL TERMINE ASSEGNATO PER L'ADEMPIMENTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO HA NATURA PERENTORIA E NON VIENE MENO IN CASO DI INVERSIONE PROCEDIMENTALE (101)
In tema di appalti pubblici, il termine concesso al concorrente per l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione mediante soccorso istruttorio deve essere considerato perentorio, indipendentemente dal fatto che la gara preveda l'inversione procedimentale. L'inosservanza di tale termine comporta l'esclusione del concorrente, restando insindacabile la scelta della Stazione Appaltante di fissare un termine di cinque giorni, purché conforme al limite minimo legale.
"Quanto al termine di cinque giorni assegnato in sede di soccorso istruttorio, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che abbia natura perentoria (tra le tante, Cons. Stato, V, 11 marzo 2025, n. 1985) e comunque nel caso di specie sussiste un’espressa qualificazione in tale senso contenuta nell’art. 14, comma 2, del disciplinare, non fatto oggetto di contestazione; rientra poi nella valutazione della stazione appaltante, non sindacabile se non per manifesta illogicità, la predeterminazione dei giorni concessi per provvedere, atteso che l’art. 101, comma 1, del codice dei contratti pubblici stabilisce che «la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci» per gli adempimenti correlati al soccorso istruttorio."
Né, a fronte di ciò, può assumere rilievo la circostanza che il soccorso istruttorio, stante l’inversione procedimentale, abbia riguardato solamente i primi due graduati, in quanto non muta la disciplina correlata alla natura integrativa e sanante del soccorso, come desumibile dalla disciplina codicistica ed anche della lex specialis di gara. Né può postularsi un’analogia tra il soccorso istruttorio e la comprova dei requisiti dell’aggiudicatario in caso di inversione procedimentale, in quanto i due istituti rimangono bene distinti, sebbene il soccorso venga attivato in occasione della comprova (può, al riguardo, osservarsi che in questa fase il soccorso va valutato con maggiore rigore, non potendo servire a sanare la mancanza sostanziale del requisito). Il soccorso è lo strumento, la comprova il fine.
Del resto, in linea di principio, nella procedura di gara si riteneva non ammissibile il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti (in termini Cons. Stato, V, 18 aprile 2024, n. 3522; V, 6 dicembre 2021, n. 8148); ma nel nuovo codice, ove la comprova avviene, a mente dell’art. 99 del d.lgs. n. 36 del 2023, principalmente sulla verifica del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), allorché l’integrazione documentale occorra, non si applica meramente l’art. 92, comma 4, ma la disciplina sul soccorso istruttorio integrativo, prevedente la perentorietà del termine."
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