Giurisprudenza e Prassi

DIFFERENZA ONTOLOGICA TRA APP E WEB APP NEGLI APPALTI TECNOLOGICI: LA DIFFERENZA STRUTTURALE IMPEDISCE L'ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

La produzione di una demo in formato "WEB APP" in luogo della "APP" espressamente richiesta dal disciplinare di gara a pena di esclusione legittima l'estromissione del concorrente, sussistendo tra i due strumenti differenze tecniche sostanziali non trascurabili.

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire a carenze dell'offerta tecnica o per consentire l'integrazione postuma di elementi essenziali, pena la violazione del principio della par condicio.

"Sussistono chiare differenze tra i due strumenti così compendiabili:

- l’APP va sempre scaricata e installata sul dispositivo mobile (smartphone) mentre la WEB APP non richiede installazione alcuna e costituisce applicazione ospitata su un server remoto e accessibile direttamente tramite il browser web (es. Chrome, Safari) usando una connessione Internet;

- l’APP può funzionare anche senza connessione a internet, mentre la WEB APP richiede sempre una connessione attiva;

[...] - in sostanza, la WEB APP costituisce normale pagina internet ed è quindi, a tutti gli effetti, soltanto un sito WEB;

- di qui la ontologica differenza tra i due strumenti (“APP” e “WEB APP”).

[...]

L’istituto del soccorso istruttorio è ontologicamente inapplicabile al caso di specie, in quanto il suo utilizzo si risolverebbe nell’inammissibile integrazione postuma di una carenza tecnica essenziale dell’offerta;

Ed infatti, stante le dimostrate carenze oggettive e strutturali dell’offerta tecnica (ove era stata predisposta una “WEB APP” e non una “APP”) l’unico modo per risolvere una tale discrasia si sarebbe tradotto in una inammissibile modifica dell’offerta tecnica (mediante, ossia, presumibile predisposizione postuma di una demo APP);

Come noto, il soccorso istruttorio o procedimentale non può giammai essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta tecnica;

Ed infatti, il soccorso su un elemento tecnico essenziale finirebbe per trasformarsi nell’inammissibile presentazione di una nuova offerta o di un’offerta emendata, in palese e insanabile violazione del principio della par condicio dei concorrenti"

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DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)