DIFFERENZA ONTOLOGICA TRA APP E WEB APP NEGLI APPALTI TECNOLOGICI: LA DIFFERENZA STRUTTURALE IMPEDISCE L'ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)
La produzione di una demo in formato "WEB APP" in luogo della "APP" espressamente richiesta dal disciplinare di gara a pena di esclusione legittima l'estromissione del concorrente, sussistendo tra i due strumenti differenze tecniche sostanziali non trascurabili.
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire a carenze dell'offerta tecnica o per consentire l'integrazione postuma di elementi essenziali, pena la violazione del principio della par condicio.
"Sussistono chiare differenze tra i due strumenti così compendiabili:
- l’APP va sempre scaricata e installata sul dispositivo mobile (smartphone) mentre la WEB APP non richiede installazione alcuna e costituisce applicazione ospitata su un server remoto e accessibile direttamente tramite il browser web (es. Chrome, Safari) usando una connessione Internet;
- l’APP può funzionare anche senza connessione a internet, mentre la WEB APP richiede sempre una connessione attiva;
[...] - in sostanza, la WEB APP costituisce normale pagina internet ed è quindi, a tutti gli effetti, soltanto un sito WEB;
- di qui la ontologica differenza tra i due strumenti (“APP” e “WEB APP”).
[...]
L’istituto del soccorso istruttorio è ontologicamente inapplicabile al caso di specie, in quanto il suo utilizzo si risolverebbe nell’inammissibile integrazione postuma di una carenza tecnica essenziale dell’offerta;
Ed infatti, stante le dimostrate carenze oggettive e strutturali dell’offerta tecnica (ove era stata predisposta una “WEB APP” e non una “APP”) l’unico modo per risolvere una tale discrasia si sarebbe tradotto in una inammissibile modifica dell’offerta tecnica (mediante, ossia, presumibile predisposizione postuma di una demo APP);
Come noto, il soccorso istruttorio o procedimentale non può giammai essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta tecnica;
Ed infatti, il soccorso su un elemento tecnico essenziale finirebbe per trasformarsi nell’inammissibile presentazione di una nuova offerta o di un’offerta emendata, in palese e insanabile violazione del principio della par condicio dei concorrenti"
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