COMPROVA DEI REQUISITI PROFESSIONALI: AUTORESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE E LEGITTIMITÀ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)
Il principio di autoresponsabilità dell'operatore economico comporta che l'omessa o non pertinente risposta a una legittima richiesta di chiarimenti della stazione appaltante determini l'esclusione dalla procedura, non potendo l'errore del privato traslarsi sull'amministrazione. Qualora la documentazione di gara preveda che la prova dei requisiti possa essere fornita mediante "uno o più" documenti, la stazione appaltante conserva la discrezionalità di valutare l'idoneità probatoria del singolo documento prodotto e di richiederne l'integrazione laddove esso presenti elementi di ambiguità tra committenza pubblica e privata.
"La lex specialis rimette all’operatore economico la scelta del tipo e del numero dei documenti da produrre tra quelli indicati, ma parimenti rimette alla stazione appaltante la valutazione di tutti i documenti privi di valore fidefaciente e conseguentemente rimette alla stazione appaltante la possibilità di chiedere eventuali integrazioni ai fini della verifica da effettuare prima dell’aggiudicazione, laddove la documentazione prodotta sia ritenuta lacunosa, poco chiara o equivoca.
Il criterio ermeneutico letterale esclude che la produzione di uno solo dei documenti elencati nell’art. 8.3 vincoli l’Amministrazione a ritenere provato il requisito prescritto: difatti, la clausola de qua del disciplinare stabilisce che “la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti” e non, invece, che è fornita mediante uno dei documenti elencati (formula che potrebbe ingenerare il dubbio della sufficiente produzione, ai fini della prova, di uno dei documenti elencati).
[...]
In conclusione, l’approfondimento istruttorio della stazione appaltante non è connotato da alcuna illegittimità, né sotto il profilo dell’eccesso di potere per violazione del disciplinare né sotto quello di eccesso di potere per finalità diverse da quelle dirette all’accertamento della sussistenza dei requisiti, in quanto trova il suo fondamento proprio negli elementi probatori equivoci ricavati dal certificato di regolare esecuzione prodotto dall’operatore economico."
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