Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER CERTIFICAZIONI FALSE PRODOTTE DA TERZI SENZA PROVA DI COMPARTECIPAZIONE DOLOSA (94.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

È illegittimo il provvedimento con cui la stazione appaltante sospende la qualificazione di un operatore economico per la produzione di certificazioni tecniche false qualora la contraffazione sia imputabile esclusivamente a un'impresa terza incaricata della manutenzione. I legami familiari e societari tra le imprese coinvolte non sono sufficienti a dimostrare la compartecipazione al falso o la lesione del rapporto fiduciario, specialmente laddove l'operatore dimostri di aver adottato misure di self-cleaning attraverso la sostituzione del fornitore e l'esecuzione di nuovi controlli certificati.

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