Articolo 168. Procedure di gara con sistemi di qualificazione.

1. Ai sensi dell’articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, trasmessi agli operatori economici interessati che ne facciano richiesta, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti stabiliscono norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che può essere articolato in vari stadi di qualificazione, l’eventuale aggiornamento periodico dello stesso e la sua durata. Essi disciplinano i requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie e alle capacità tecniche e professionali necessarie all’iscrizione al sistema; i requisiti possono anche essere quelli previsti dagli articoli 100 e 103 ed in tal caso si applicano gli articoli 91 e 105. Quando i criteri per l’iscrizione comportano il possesso di specifiche tecniche si applicano gli articoli 79, 80 e 105.

3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti prevedono negli atti di cui al comma 2 che non possono essere iscritti gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione ai sensi del combinato disposto degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 169, e consentono in ogni caso di acquisire i requisiti di capacità richiesti per l’iscrizione secondo le modalità previste dall’articolo 104. Le norme e i criteri possono essere sempre aggiornati, dandone comunicazione agli operatori economici iscritti.

4. Gli operatori qualificati sono iscritti in un elenco, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

5. La stazione appaltante o l’ente concedente che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella sua disponibilità. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

6. I contratti specifici per i lavori, le forniture e i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o presentare offerta gli operatori iscritti nel sistema di qualificazione.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

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Commento

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