Articolo 168. Procedure di gara con sistemi di qualificazione.
1. Ai sensi dell’articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.2. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, trasmessi agli operatori economici interessati che ne facciano richiesta, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti stabiliscono norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che può essere articolato in vari stadi di qualificazione, l’eventuale aggiornamento periodico dello stesso e la sua durata. Essi disciplinano i requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie e alle capacità tecniche e professionali necessarie all’iscrizione al sistema; i requisiti possono anche essere quelli previsti dagli articoli 100 e 103 ed in tal caso si applicano gli articoli 91 e 105. Quando i criteri per l’iscrizione comportano il possesso di specifiche tecniche si applicano gli articoli 79, 80 e 105.
3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti prevedono negli atti di cui al comma 2 che non possono essere iscritti gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione ai sensi del combinato disposto degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 169, e consentono in ogni caso di acquisire i requisiti di capacità richiesti per l’iscrizione secondo le modalità previste dall’articolo 104. Le norme e i criteri possono essere sempre aggiornati, dandone comunicazione agli operatori economici iscritti.
4. Gli operatori qualificati sono iscritti in un elenco, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.
5. La stazione appaltante o l’ente concedente che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella sua disponibilità. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
6. I contratti specifici per i lavori, le forniture e i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o presentare offerta gli operatori iscritti nel sistema di qualificazione.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SETTORI SPECIALI - MOTIVI LEGITTIMI DI SOSPENSIONE - VIOLAZIONE CODICE ETICO
Il provvedimento di sospensione, fondato sulla violazione regolamento del disciplinare di RFI, avrebbe posto seriamente in dubbio l’integrità e affidabilità dell’operatore economico e leso gravemente il rapporto fiduciario tra le parti.
Premesso che non è in discussione la gravità del fatto, RFI ha ascritto alla ricorrente la responsabilità per l’utilizzo di certificazioni false, alternativamente in termini di omessa vigilanza o di compartecipazione dolosa in tale condotta.
Quanto al primo profilo, come esposto in narrativa, la ricorrente ha avuto, in realtà, un ruolo meramente passivo nell’intera vicenda, come dimostra sia il fatto che un dipendente di Officine Mar, poi licenziato, si è assunto l’intera responsabilità dell’accaduto, sia la circostanza per cui, delle 17 certificazioni false rinvenute, ben 11 riguardano mezzi di proprietà della stessa RFI (circostanza non contestata). Ciò dimostra che Officine Mar è un soggetto che, verosimilmente, gode di una buona reputazione nel mercato (tanto che alla stessa si rivolge la stessa RFI), sicché di regola non potevano sussistere dubbi o segnali di allarme (salva dimostrazione del contrario) circa la possibilità che alcune delle certificazioni fossero state falsificate, con conseguente esclusione di un atteggiamento colposo della ricorrente per omessa vigilanza.
Di conseguenza, non solo si registra una totale estraneità della ricorrente rispetto alla falsificazione del certificato, ma altresì essa non poteva essere in grado di percepire tale falsità e meno che mai di impedirla.
Pertanto, non può ravvisarsi alcuna condotta idonea a “pregiudicare l’integrità e affidabilità dell’operatore economico e ledere gravemente il rapporto fiduciario con RFI” (art. 13.7 del disciplinare), che presuppone un comportamento contrario ai doveri di lealtà professionale.
L’impianto motivazionale del provvedimento impugnato si fonda, come detto, anche su un’ipotesi di presunzione di compartecipazione dell’impresa ricorrente alla contraffazione del certificato riguardante il mezzo oggetto di verifica.
In questi termini, tale presunzione di dolo, tuttavia, non è sorretta da idonei elementi, risolvendosi in un travisamento del fatto e, per tale via, in un vizio di eccesso di potere.
Le uniche circostanze allegate nel provvedimento sospensivo de quo che “rivestono quindi particolare gravità in quanto denotano la possibile commissione di condotte, da parte di soggetti riconducibili all’organizzazione di codesta Impresa, finalizzate ad alterare il corretto svolgimento degli appalti di RFI” riguardano i legami familiari tra gli
REDAZIONE ATTI DI GARA E INDICAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: SUSSISTE AMPIA DISCREZIONALITA' DELLA S.A.
Si rappresenta che "Il nuovo codice dei contratti, di cui al d.lgs. n. 36/2023, operando una codificazione di taluni principi, mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di autoresponsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità amministrativa e tecnica (cfr., in tal senso, TAR Catania, 12 dicembre 2023 n. 3738): tra essi, oltre al richiamato principio di cui all'articolo 10, comma 3, sopra citato, rileva evidenziare il particolare ruolo che il codice attribuisce al principio del risultato e al correlato principio della fiducia. In particolare, mentre il principio di risultato di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 36/2023 costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale ed è inscindibilmente connesso con il principio di concorrenza, affinché sia conseguito il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire contratti; il principio di fiducia, di cui all'articolo 2, del d.lgs. n. 36/2023, mira a valorizzare l'autonomia decisionale, ampliando poteri valutativi e la discrezionalità della stazione appaltante, la quale ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica o ad acquisire servizi e forniture nel modo più rispondente agli interessi della collettività (cfr., in tal senso, TAR Catania, 12 dicembre 2023 n. 3738). Rilevato pertanto che, alla luce dei principi sopra richiamati e della pacifica giurisprudenza sul punto, la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara [...] purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi, oltre che alla legalità formale, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 2004; 2 marzo 2020, n. 1484; Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440) e considerato, inoltre, che le prescrizioni di gara devono essere frutto di una adeguata istruttoria, nonché ragionevoli e proporzionali rispetto all'interesse perseguito dalla stazione appaltante, in modo da contemperare l'interesse pubblico ad ottenere il miglior servizio con il massimo risparmio di spesa, assicurando, nel contempo, la partecipazione alla gara di una pluralità di concorrenti che consenta all'amministrazione di aggiudicare l'appalto a quella ritenuta più vantaggiosa dopo aver vagliato una molteplicità di offerte (cfr. Cons. St., Sez. V, 15.11.2021, n. 7597; cfr. ANAC, delibera n. 32 del 17 gennaio 2024)" (ex multis ANAC delibera n. 225 del 8.5.2024)
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
La Scrivente ha adottato nel corso del 2023 un sistema di qualificazione, ex D. Lgs. 50/2016, con validità triennale, al fine di invitare a procedure comparative, gli O.E. qualificati. Si chiede se, vista l'entrata in vigore del Nuovo D. Lgs. 36/2023, il regolamento di tale sistema di qualificazione debba essere aggiornato (ad es. rinnovare la richiesta di veriifca di requisiti ai sensi del nuovo Codice) e se le procedure comparative da indire debbano essere effettuate ai sensi del D. Lgs. 36/2023 (vds ad es. il DGUE da compilare)

