Giurisprudenza e Prassi

IL REQUISITO DEL SERVIZIO DI PUNTA NON È FRAZIONABILE TRA I MEMBRI DEL RAGGRUPPAMENTO (83.8)

CONS. STATO Sentenza 2024

È legittima la clausola della lex specialis che richiede il possesso integrale di un servizio analogo di punta in capo a ciascun componente di un raggruppamento temporaneo orizzontale. Tale requisito, essendo volto a garantire la specifica capacità tecnico-professionale necessaria per l'esecuzione di prestazioni complesse, non può essere frazionato tra più operatori tramite il cumulo. I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante non possono derogare alle previsioni del disciplinare se queste risultano chiare e univoche, prevalendo in ogni caso la lettera della legge di gara.

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