Giurisprudenza e Prassi

INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE: SONO ESTRANEI ALLA NOZIONE DI CONSULENZA

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2024

Il Collegio ribadisce che la distinzione tra appalto di servizi e incarico professionale non può basarsi sul solo nomen iuris, ma richiede un approccio sostanzialistico. L’appalto (D.Lgs. 36/2023) si configura in presenza di un’organizzazione imprenditoriale di mezzi e gestione a proprio rischio del risultato. L’incarico professionale (Art. 7 TUPI) si caratterizza invece per la natura personale della prestazione intellettuale (intuitu personae) e per l'assenza di un'organizzazione complessa.

Particolare rilievo assume il principio di autosufficienza organizzativa: il ricorso all'esterno è legittimo solo se la PA dimostra l'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane interne. La deliberazione chiarisce inoltre che gli incarichi di ingegneria e architettura, pur rientrando tecnicamente nel Codice Appalti, devono essere trasmessi alla Corte qualora la prestazione consista in un "apporto conoscitivo qualificato" finalizzato a orientare l'azione dell'ente (es. studi di fattibilità), distinguendoli dagli appalti puramente esecutivi.

La Sezione conferma l'esclusione dall'obbligo di trasmissione di cui all'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005 per gli incarichi di patrocinio giudiziale, ritenuti estranei alla nozione di consulenza, e ribadisce il divieto assoluto di stipulare contratti di co.co.co., la cui violazione genera responsabilità erariale diretta per il dirigente.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)