Giurisprudenza e Prassi

ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA LICENZA PREFETTIZIA PER I SERVIZI DI VIGILANZA E VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ ESTERE (100)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che, qualora ai fini della partecipazione a una gara sia richiesto il possesso di una licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per l’intero territorio oggetto della procedura di affidamento, è sufficiente che il concorrente abbia presentato, in relazione alle province non contemplate nella licenza, l’istanza prefettizia di estensione territoriale ex art. 257-ter, comma 5, del TULPS (Cons.Stato, sezione V, 20 ottobre 2025, n. 8114), tenuto conto che “è coerente con la finalità del controllo anche la semplice comunicazione delle variazioni che si intende effettuare perché all’esito della stessa la Prefettura attiverà i controlli e revocherà l’autorizzazione ai sensi del successivo art. 257-quater nel caso riscontrasse il venire meno dei requisiti che avevano portato al suo rilascio. L’importante, dunque, è effettuare la comunicazione” (Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2024 n. 1695).

Le certificazioni di qualità rilasciate da organismi in possesso degli accreditamenti richiesti (accordi EA/MLA) sono considerate equivalenti a quelle rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri (Cons. Stato, sezione quinta, 9 novembre 2023, n. 9628; idem, 22 luglio 2021, n. 5513).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati