Giurisprudenza e Prassi

IL "CONTRATTO DI PUNTA" NON È FRAZIONABILE IN PIÙ SERVIZI ANALOGHI, DOVENDO DIMOSTRARE LA CAPACITÀ GESTIONALE DI UN'UNICA COMMESSA UNITARIA (100)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

In materia di gare pubbliche, non è consentito il ricorso al soccorso istruttorio per modificare l'elenco dei servizi analoghi dichiarati in sede di partecipazione, né per sostituire i contratti già indicati con altri mai menzionati prima della scadenza dei termini, ostandovi i principi di par condicio e autoresponsabilità. Il requisito del "contratto di punta" è volto a garantire la dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa del concorrente nella gestione di un singolo affidamento di valore significativo e non può essere soddisfatto attraverso il frazionamento in plurimi affidamenti di minore entità.

"[...] «anche alla luce della più recente giurisprudenza e dell’orientamento di ANAC, è consentito il soccorso istruttorio per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla pubblica gara, ma non per sostituire o comunque rettificare il contenuto della dichiarazione; ciò in ossequio ai principi della par conditio dei concorrenti e dell’autoresponsabilità» e «che, anche alla luce della più recente giurisprudenza e dell’orientamento di ANAC, il cosiddetto “contratto di punta” costituisce una sorta di “prova di resistenza” in merito alla sussistenza della necessaria capacità tecnico-organizzativa per l’affidamento e la gestione della commessa ed il requisito non può essere frazionato in plurimi affidamenti sebbene resi in favore del medesimo committente» [...]"


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