ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER ILLECITO PROFESSIONALE SENZA VALUTARE IL SELF-CLEANING (98.2)
Il provvedimento di esclusione per grave illecito professionale deve essere motivato in ordine alla gravità del fatto, all'idoneità a incidere sull'affidabilità dell'offerente e all'adeguatezza dei mezzi di prova. Qualora l'operatore economico adotti misure di self-cleaning, la stazione appaltante non può limitarsi a un diniego generico, ma deve motivare analiticamente l'insufficienza delle stesse rispetto alla specifica causa escludente, specialmente in pendenza di contenziosi civili sulla legittimità delle risoluzioni poste a base della decisione.
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