Giurisprudenza e Prassi

Onere probatorio dell'operatore economico per l'oscuramento dei segreti tecnici

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2026

In tema di accesso agli atti di gara, l'oscuramento di parti dell'offerta tecnica è subordinato all'onere dell'operatore economico di provare la sussistenza di segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 98 d.lgs. 30/2005; tale onere deve essere assolto mediante un'individuazione analitica e 'lenticolare' dei dati sensibili, non essendo ammissibile una richiesta di secretazione generica o per intere categorie di informazioni, né potendo la stazione appaltante supplire a carenze motivazionali dell'istante in virtù del principio di auto-responsabilità.

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