ONERE DI PROVA SPECIFICA PER LA SEGRETEZZA TECNICA DELL'OFFERTA NELL'ACCESSO DIFENSIVO (53.5)
In sede di accesso agli atti di gara, l'esigenza di tutela del segreto tecnico-commerciale non può giustificare il diniego di ostensione se l'operatore economico controinteressato non dimostra, attraverso allegazioni specifiche e puntuali, l'esistenza di un'informazione riservata suscettibile di sfruttamento economico e protetta da misure adeguate; in assenza di tale prova rigorosa, l'interesse difensivo del richiedente deve ritenersi prevalente, specie quando l'accesso è finalizzato alla contestazione della mancata esclusione dalla gara dell'offerta medesima.
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