DECORRENZA TERMINI IMPUGNAZIONE E LIMITI ALLA TUTELA DEL SEGRETO TECNICO (36.2)
Ai fini dell'accesso agli atti di gara, l'esclusione dall'ostensibilità di parti dell'offerta tecnica non può basarsi sulla semplice affermazione del concorrente di voler tutelare il proprio know-how. È necessario che l'offerente individui specificamente le informazioni riservate, dimostrandone il valore economico e la segretezza oggettiva. La stazione appaltante deve compiere una valutazione autonoma e motivata sull'effettiva sussistenza dei segreti tecnici o commerciali, potendo oscurare solo gli elementi che non risultino indispensabili per la difesa del richiedente in giudizio.
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