ONERE DI MOTIVAZIONE SPECIFICA PER L'OSCURAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA E SEGRETI COMMERCIALI (36.4)
In materia di appalti pubblici, il diritto di accesso alle offerte tecniche dei concorrenti non può essere limitato da un oscuramento basato su motivazioni generiche o stereotipate. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata esclusivamente ad elaborazioni e studi di carattere specialistico, idonei a differenziare il valore del servizio, e la stazione appaltante è tenuta a svolgere un effettivo bilanciamento tra le contrapposte esigenze di riservatezza e trasparenza, verificando la sussistenza di un concreto pregiudizio economico per l'operatore economico.
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