SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA PER CONTESTAZIONE ANOMALIA SECONDA OFFERTA - NON AMMESSO
Non può conseguentemente essere accolta la richiesta di esclusione delle offerte collocate al primo e secondo posto della graduatoria di gara, in posizione più favorevole rispetto a quella della ricorrente; ed è del tutto fuori luogo la pretesa applicazione nel caso di specie dell’art. 80, comma 5 lett. c-bis, del d.lgs. 50 del 2016, in quanto non è configurabile a carico delle controinteressate alcun tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante, né di fornire informazioni false o fuorvianti. Stante la richiamata conformità delle offerte presentate alle prescrizioni degli atti di gara, neppure miglior sorte ha la domanda subordinata di riduzione del punteggio. Merita sottolineare comunque che quest’ultima richiesta non potrebbe trovare ingresso nei termini esposti dalla ricorrente. S., infatti, pretenderebbe del tutto irragionevolmente, la sottrazione alla valutazione complessiva delle controinteressate del punteggio conseguito per l’intero elemento di valutazione in cui si colloca la puntuale proposta che rinvia a siti web “non sicuri”: posizione, questa, del resto strumentale al conseguimento di un utile avanzamento nella graduatoria di gara. Ritiene il Collegio che, a tutto concedere, la fondatezza delle censure espresse sul punto – inesistente per quanto si è detto – potrebbe condurre esclusivamente alla sottrazione del punteggio attribuito con riguardo al solo sub-criterio oggetto di valutazione, nel cui contesto sono state formulate le proposte censurate, come puntualmente illustrato al precedente paragrafo IV. Ed allora appare ben chiaro che, quanto alla OMISSIS, prima graduata, la sottrazione di tale punteggio (pari a 0.8 punti sui 2 massimi previsti, come documenta a pg. 10 e segg. il Verbale di sesta seduta riservata della commissione giudicatrice 13.05.2021, doc. 8 ricorrente) non potrebbe ictu oculi, mutare la graduatoria di gara e, quindi, superare la prova di resistenza sui cui deve poggiare l’interesse all’annullamento dell’aggiudicazione. Pur non ulteriormente utile alle deduzioni della ricorrente – stante la solidità dell’offerta della OMISSIS prima in graduatoria – nello stesso senso dovrebbe altresì disporsi anche quanto alla seconda in graduatoria, e cioè RTI.
Non coglie nel segno neppure il terzo motivo ricorso per motivi aggiunti, il quale ripropone il secondo mezzo del ricorso introduttivo, ed è inteso a contestare il giudizio di congruità espresso con riferimento all’offerta della controinteressata. Anzitutto giova evidenziare il fatto che, stante l’infondatezza dei due precedenti motivi di gravame, rimane confermato il punteggio attribuito alla …………, e così la stessa graduatoria da ultimo riformulata con atto della stazione appaltante del 26 luglio 2021 (doc. 18 della resistente) che vede la parte ricorrente collocata al terzo posto. Il motivo di gravame, pertanto, si prospetta improcedibile per difetto di interesse concreto ed attuale, poiché anche un suo eventuale accoglimento non potrebbe condurre S. all’aggiudicazione della gara. Invero, l’ipotetico scorrimento della graduatoria anche del secondo graduato, in favore della parte ricorrente, presuppone una valutazione di anomalia dell’offerta di quest’ultimo ed inferisce su poteri non ancora esercitati, sui quali non può essere esteso il sindacato di questo giudice ex art. 34, comma 2 c.p.a.. Né, d’altra parte, S. ha fatto valere l’interesse strumentale all’annullamento dell’aggiudicazione, al solo fine dell’apertura da parte della Stazione appaltante del giudizio di anomalia nei confronti del RTI Etica, collocato al secondo posto della graduatoria. Ciò risulta da quanto esposto nel ricorso per motivi aggiunti, laddove la parte ricorrente, ha invero dato atto nel suo contesto che trattasi di motivo ancora attuale nonostante la riforma della graduatoria, “atteso che anche il secondo graduato, nel caso di accoglimento del presente motivo, potrà essere sottoposto a verifica di anomalia a termini dell’art. 97 del Codice dei contratti, con esiti allo stato non preventivabili e comunque non sindacabili ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.”. Ma la ricorrente medesima non ha poi richiesto che sia accolto l’annullamento dell’aggiudicazione al fine strumentale dell’esame dell’eventuale anomalia dell’offerta della seconda graduata al ricorrere dei relativi presupposti, essendosi limitata a chiedere nel merito di “annullare i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, affetti da illegittimità autonoma e derivata, in una con i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo dd. 13.07.2021, nonché quelli conseguenti o connessi ancora non conosciuti, accertando la spettanza dell’aggiudicazione e del contratto in favore della ricorrente”.
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