Giurisprudenza e Prassi

VERIFICA CONGRUITA' COSTO MANODOPERA - CONFRONTO CON TABELLE MINISTERIALI E CCNL APPLICATO

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la “violazione delle previsioni di legge (art. 11 del Codice) nonché del disciplinare”, perché l’ATI I., nel rendere la dichiarazione in tema di CCNL da applicare al personale dipendente da impiegare nell’attività oggetto dell’appalto, avrebbe “adottato una modalità non contemplata dalla legge e che conduce ad esiti del tutto illogici e irrazionali e tali da non poter essere in alcun modo sanati”. In particolare, l’offerta sarebbe inammissibile e, dunque, l’RTI I.-Cicas avrebbe dovuto essere escluso, per aver calcolato i costi della manodopera facendo applicazione del CCNL usualmente utilizzato nell’esercizio della propria attività d’impresa (quello dei metalmeccanici), anziché quello individuato dalla stazione appaltante nella lex specialis (quello del settore edile) e per aver presentato “un’offerta plurima e alternativa e/o comunque indeterminata e irregolare”.

Ai fini dello scrutinio del motivo di ricorso si rende necessario richiamare, per quanto di interesse, il quadro normativo di riferimento.

L’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 recante il codice dei contratti pubblici stabilisce che: “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro”.

La stessa norma prosegue poi precisando quanto segue:

- “Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01” (comma 2);

- “in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro” (comma 2 bis);

- “nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente” (comma 3);

- “nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 in conformità all'allegato I.01” (comma 4).

In ossequio a tali coordinate interpretative il disciplinare di gara dettava le seguenti prescrizioni:

- par. 3, p. 12: “Ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 361, il contratto collettivo applicato è: quello per i lavoratori dipendenti delle imprese edili.”;

- par. 10, p. 22, in tema di “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE”: “L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) nella declaratoria di ciascun lotto di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto”;

- par. 16.1., p. 30, il concorrente nella domanda di partecipazione deve dichiarare di: “20) di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge 76/20”;

- par. 17, titolato “CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA”: “L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma, compilando ciascun campo dedicato all’interno della busta digitale Tecnica, a pena di inammissibilità dell’offerta. [...]. In considerazione dell’applicazione dell’inversione procedimentale, allega una dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui indica il CCNL applicato. (…) Qualora adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 del presente Disciplinare, inserisce nel suddetto documento la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica”.

Nel caso di specie è accaduto che l’ATI I. ha dichiarato, sia in sede di domanda di partecipazione, sia in sede di offerta tecnica, “di applicare al proprio personale il CCNL METALMECCANICO – (C064 I. S.R.L. e C011 CICAS S.R.L.), ma di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad applicare il CCNL indicato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata”.

È opinione del Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la dichiarazione resa dal raggruppamento aggiudicatario della gara sia chiara ed inequivocabile, atteso che, con essa il RTI I.:

- ha reso noto di applicare ai propri dipendenti il CCNL Metalmeccanico;

- si è impegnata, “in caso di aggiudicazione della gara” ed ai fini dell’esecuzione delle relative prestazioni, “ad applicare il CCNL indicato al paragrafo 3 del disciplinare di gara” (i.e. quello per i lavoratori dipendenti delle imprese edili).

Ciò, del resto, del tutto coerentemente al modello di domanda di partecipazione posto a base di gara, il quale consentiva agli operatori economici di indicare il contratto collettivo attualmente applicato nonché di optare per un contratto collettivo differente nella successiva fase di esecuzione del contratto.

Le considerazioni di cui sopra non sono suscettibili di essere inficiate dalla circostanza segnalata da parte ricorrente secondo cui, nella prima colonna della tabella di esposizione dei costi della manodopera, l’ATI I. abbia indicato, in luogo del CCNL edile, quello metalmeccanico; contratto quest’ultimo che - sempre a detta della ricorrente - “reca importi per costo orario del lavoro sensibilmente più bassi rispetto a quello edile”.

Deve anzitutto evidenziarsi che il disciplinare di gara, all’art. 18, prevedeva che la busta digitale “C – Offerta Economica” dovesse contenere, inter alia, la stima dei costi della manodopera secondo le informazioni contenute nell’allegato “VOA_W_04 Tabella costi manodopera” e che detto allegato venisse utilizzato esclusivamente “al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare in capo al concorrente primo in graduatoria, prima dell’aggiudicazione e relativamente ai costi della manodopera, il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, comma 5, lettera d) del d.lgs. 36/2023 ovvero che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del d.lgs. 36/2023”.

Ciò premesso va rilevato che l’importo complessivo del costo della manodopera riportato dal raggruppamento aggiudicatario nella predetta tabella è pari ad € 7.548.784,00 e, dunque, è superiore a quello specificato da A. in sede di disciplinare di gara, ammontante, per il lotto 6, ad € 7.539.749,00. Nessun dubbio può, dunque, sussistere sulla congruenza di detto costo, essendo, per l’appunto, maggiore di quello stimato da A..

Ne deriva l’infondatezza del primo motivo di ricorso in tutte le sue prospettazioni.



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