Giurisprudenza e Prassi

RUP E COMMISSIONE DI GARA -AMMESSO CUMULO DELLE FUNZIONI (77)

TAR PIEMONTE SENTENZA 2021

La lamentata illegittimità del cumulo di funzioni – RUP, membro e Presidente della Commissione - in capo all’ing. L. non trova riscontro ad un puntuale esame dei parametri normativi e regolamentari invocati.

In primis, valga osservare che le disposizioni dell’art. 77, co. 4 e 8 non ostano al cumulo delle funzioni di RUP e Commissario/Presidente: per un verso, il comma 4 rinvia ad una valutazione da operarsi “con riferimento alla singola procedura”, escludendo implicitamente una preclusione automatica al cumulo, tanto che la giurisprudenza prevalente opina nel senso che l'eventuale incompatibilità debba essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell'interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al dirigente ed alla Commissione – incompatibilità che nel caso di specie non pare in concreto profilarsi in alcun modo (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 05/12/2019, n.8333; T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 24/08/2020, n.949; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 02/07/2019, n.3620); per l’altro verso, il comma 8, laddove prevede che “il Presidente della Commissione è individuato dalla Stazione appaltante tra i commissari sorteggiati” postula la previa operatività, quale presupposto condizionante, dell’albo dei commissari istituito presso l’ANAC, la cui attuazione tuttavia risulta tuttora sospesa dall’Autorità (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019), sicché non può prestarsi a fungere da paradigma normativo di legittimità della legittima composizione della Commissione, né del contestato cumulo di funzioni del Presidente della Commissione stessa.

Non soccorre utilmente neanche la denuncia di assunto contrasto con la “Istruzione operativa” (IO02) della Stazione appaltante recante “Nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice” atteso che il tenore testuale ammette senza timor di smentite la possibile alternatività del sorteggio per i Commissari o per il Presidente (“in ambito sanitario, nello specifico caso di gare svolte da S.C.R. Piemonte s.p.a. in qualità di soggetto aggregatore regionale e/o di gare centralizzate […] il Presidente e/o i Commissari saranno individuati mediante sorteggio pubblico, tra una rosa di nominativi, fornita dalla Regione Piemonte, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, in organico presso le Aree di coordinamento Interaziendale istituite tra le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte”).

Alla luce di ciò, la censura non è meritevole di favorevole scrutinio e deve essere respinta.



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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...