IL POTERE DI DISPORRE L'ESCLUSIONE DI UN CONCORRENTE APPARTIENE IN VIA ESCLUSIVA AL RUP (I.2)
Secondo il comma 1 dell’art. 7 dell’Allegato I.2 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - rubricato “Compiti specifici del RUP per la fase dell’affidamento” - “Il RUP:… d) dispone le esclusioni dalle gare”.
Già precedentemente, sotto il vigore del d.lgs. 50/2016 – che, all’art. 80 co. 5, attribuiva alle stazioni appaltanti il potere di pronunciare le esclusioni dalle gare – era consolidato l’orientamento per il quale tale potere competeva al RUP: “La giurisprudenza ha al riguardo in più occasioni ribadito che il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell’organo straordinario-commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del Rup, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell’attività di amministrazione attiva alla stessa riservata (Cons. Stato sez. VI, 08 novembre 2021, n. 7419)” (così Cons. Stato sez. V, 31 luglio 2024, n. 6873).
Più di recente, in applicazione della chiara previsione dettata dal sopra richiamato art. 7, è stato affermato: “La giurisprudenza costante (Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2512; sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7419; sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104) ha chiarito pertanto che il Rup, nell’ambito delle sue funzioni, può esercitare il potere di verifica della documentazione amministrativa e, quando necessario, adottare provvedimenti di esclusione. La commissione giudicatrice, invece, è competente a valutare le offerte tecniche e assegnare i relativi punteggi, ma non ha il potere di escludere un concorrente dalla gara” (Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7223; nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2025, n. 2731; Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6873; Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6706).
In applicazione di tali principi, e ritenuto, dunque, che il provvedimento di esclusione dalla gara esorbita dalle competenze della commissione - che si deve limitare a svolgere un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie - l’impugnato provvedimento deve ritenersi illegittimo per incompetenza (cfr., su un caso analogo al presente, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 1 agosto 2022 n. 5181).
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