Articolo 15. Responsabile unico del progetto (RUP).
1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.
3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
4. Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
5. Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all’articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
REVOCA FINANZIAMENTO PUBBLICO PER INERZIA - RESPONSABILITA' DEL RUP
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, in materia di danno erariale, avente ad oggetto gli oneri di progettazione di un’opera, subito da un ente comunale a seguito della revoca del finanziamento pubblico, per mancata attestazione di utilizzo delle somme e omesso riscontro ai susseguenti solleciti dell’amministrazione erogatrice (MEF), ha affermato che l’inerzia dell’organo politico non esonera il responsabile unico del procedimento dall’esercizio delle azioni dallo stesso esigibili, quali la cura del corretto e razionale svolgimento delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche, che non siano specificatamente attribute ad altri organi o soggetti, nonché la segnalazione di eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli opportuni interventi e la sorveglianza dell’efficiente gestione economica (art. 7 L. n. 109/1994, artt. 7 e 8 DPR n. 554/1999, art. 31 D.lgs. n. 50/2016). Il Collegio d’appello ha, pertanto, confermato le statuizioni di condanna a carico del RUP, in quanto, pur ritenendo sussistente la responsabilità di terzi, ha accertato che ove l’appellante non avesse serbato un contegno del tutto inerte, avrebbe potuto (rectius dovuto) attivarsi per evitare la revoca del finanziamento in argomento o quanto meno sollecitare l’organo politico all’attestazione della spesa, nonché ad agire a norma dell’art. 195 TUEL.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Si chiede di sapere se il tecnico, pubblico dipendente, al fine di svolgere, per conto dell'Amministrazione, le attività rientranti nel proprio mansionario (RUP, Progettista, DL, collaudatore) debba necessariamente essere iscritto all'albo professionale e se le spese di iscrizione, nonché i costi dei corsi obbligatori di aggiornamento debbano restare a suo carico o debbano essere rimborsate dall'Amministrazione. Si ritiene che per lo svolgimento delle attività di RUP sia sufficiente l'abilitazione professionale e non l'ulteriore requisito dell'iscrizione all'albo (art. 4 All. I.2 al D.Lgs. 36/23). Il comma 3 del medesimo articolo prevede, altresì, che "il RUP può svolgere [...] anche le funzioni di progettista e direttore dei lavori", pertanto anche per la progettazione e la direzione lavori si ritiene sufficiente la mera abilitazione. Anche per l'attività di collaudo è richiesta, dalla nuova normativa, la mera abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto (art. 14 All. II.14 al D.Lgs 36/23). Solo per il collaudo statico è richiesta l'iscrizione all'albo da almeno 10 anni. Tuttavia l'ipotesi che l'Amministrazione richieda ai propri tecnici di svolgere il collaudo statico è remotissima (stante la limitata competenza di questa Amministrazione nei lavori pubblici, risulta più conveniente acquisire il servizio esternamente mediante procedure ad evidenza pubblica). Alla luce di quanto esposto si ritiene che il tecnico, pubblico dipendente, non sia tenuto ad iscriversi al proprio ordine professionale per svolgere alcuna delle attività che rientrano nel suo mansionario e conseguentemente l'Amministrazione non è tenuta, in alcun modo, a rimborsare al dipendente i relativi costi. Questo appare, allo stato, l'esito dell'analisi normativa risultante dal D.Lgs 36/23, tuttavia considerato che la riforma è recentissima, si chiede al Supporto Giuridico di esprimere il proprio parere sull'argomento.
<p>Quesito: la unicità del RUP è compatibile con il responsabile di fase? Può il soggetto nominato RUP cumulare detto incarico al proprio? Risposta corretta: No, mai, v'è una incompatibilità logica, in quanto il Rup esercita una funzione di supervisione e controllo su dette figure. Riporto quanto il contenuto della relazione illustrativa al nuovo codice: Il comma 4 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di “responsabilità per fasi”. È stata concessa la facoltà di nominare responsabili di fase, che possono essere di grande ausilio nella gestione dei molteplici e delicati compiti connessi alla realizzazione dell’intervento pubblico. Da ciò si evince che nel caso in cui non venga nominato un responsabile di fase l’incarico resta in capo al responsabile di progetto, per cui il quesito e la relativa risposta non mi risultano chiari. </p>
<p>Ad ulteriore chiarimento di quanto indicato nel parere n. 2098 del 07/04/2023, si chiede quanto segue: sarebbe possibile separare l'RP per la fase di progettazione, dal ruolo di RP per la fase d'esecuzione contrattuale (nel predetto parere accorpati) ed avere quindi, nell'ipotesi applicativa più elastica dell'articolo in oggetto, quattro distinti RP coordinati dal RUP? </p>
<p>Gli articoli in oggetto indicano che, il RUP, può prender parte alla commissione per la valutazione delle offerte col criterio dell’OEPV. A tal riguardo, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1 - nel sopra soglia, ai sensi dell’art. 93 comma 3, il RUP può essere solo membro oppure anche presidente della commissione, analogamente a quanto consentito dall’art. 51 per le procedure sotto soglia? 2 – se la norma consente al RUP di prender parte alla commissione in parola, perché gli altri componenti non potrebbero essere i due RP, qualora nominati, il primo responsabile delle fasi di programmazione/progettazione/esecuzione ed il secondo dell’affidamento? In sintesi: potrebbe esservi una commissione per l’OEPV, composta da tre componenti, costituiti dal RUP e dai due RP? 3 – in caso di offerte al prezzo più basso non si parla di commissione bensì di “seggio di gara”. Qualora lo stesso sia monocratico, potrebbe essere gestito dal RUP oppure anche da uno dei due RP qualora nominati? Nel caso invece di seggio di gara NON monocratico, sempre in riferimento alle offerte del minor prezzo o costo, potrebbe lo stesso esser composto da tre componenti, costituiti dal RUP e dai due RP? 4 – infine, per entrambi i casi (commissione OEPV sopra e sotto soglia e seggio di gara al prezzo più basso sopra e sotto soglia, monocratico o non), potrebbe NON prendervi parte il RUP ed invece uno oppure entrambi gli RP sì, uno dei quali anche come presidente? </p>
L'allegato I.2 - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice)- art. 2 punto 6, lett. l) al D.Lgs. n. 36/2023- prevede, tra i compiti specifici del RUP: l’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento. In base alla citata disposizione si chiede di conoscere: se il SIMOG sarà armonizzato con tale disposizione, in modo che, al ricorrere della circostanza, venga trattaciato che il Responsabile per la fase di affidamento che acquisisce il CIG è soggetto diverso dal Responsabile unico di progetto se il Responsabile per la fase di affidamento sarà obbligato all'invio dei dati informativi fino alla stipula del contratto ed, al termine della fase di affidamento, il cig potrà essere ripreso in carico dal RUP
Premesso -che vi sono numerosi investimenti in corso, già programmati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, per i quali lo stato dell'iter realizzativo può trovarsi in diverse situazioni quali, ad esempio: RUP (responsabile unico del procedimento) già nominato, affidamento di incarichi professionali già formalizzati in tutto o in parte (progettazione, verifica , collaudi ...), progetti già consegnati o già approvati, fase di acquisizione pareri in corso etc etc -che tutte le attività di cui sopra sono già state seguite dal RUP nominato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 -che l'art. 226, comma 2, del nuovo Codice fa riferimento all'obbligo di applicazione del D.Lgs. 50/2016 solo per le gare gia avviate e per altri casi specifici ma non dà indicazioni generali su tutti i procedimenti in corso per cui le gare non sono ancora state fatte Considerato -che la S.A. potrebbe non avere la qualificazione necessaria per procedere allo svolgimento di alcune gare -che non paiono esserci altre norme finali e transitorie che disciplinano i procedimenti in corso; -che l'art. 62, comma 6 lettera g), pare disporre che il RUP (resp. unico progetto) non può essere nominato dalla S.A. non qualificata, la quale può solo nominare un supporto al RUP della centrale di committenza affidante SI RICHIEDE se i singoli procedimenti possano continuare ad essere incardinati in capo ai RUP già nominati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 fatto salvo, chiaramente, l'obbligo di espletare le future gare d'appalto nei limiti della qualificazione della S.A. di appartenenza od appoggiandosi ad una centrale di committenza esterna qualificata per la sola fase della gara (mantenendo quindi la "gestione" complessiva dell'intervento all'interno dell'Ente). Mi permetto di aggiungere che la citata norma di cui all'art. 62 metterà in ginocchio le poche centrali di commmittenza che, al di là della gara, non sono certamente attrezzate per avere RUP per tutti i non qualificati (perlomeno in FVG). Grazie mille.
Con la delibera n.464 del 27/07/2022 è entrato in vigore il Fascicolo Virtuale Operatori Economici (FVOE) per le Stazioni Appaltanti ai fini delle verifiche dei requisiti di partecipazione (una volta ex. Art. 80 d.lgs. 50/2016 oggi art. 94 e seguenti d.lgs. 36/2023). Successivamente, ANAC tramite il comunicato del presidente del 16 novembre 2022 e le relative FAQ, ha specificato che: 1) Il FVOE non è obbligatorio per gli affidamenti inferiori a 40.000 Euro, 2)Non è richiesto l’utilizzo del FVOE per la verifica dei requisiti degli iscritti agli Elenchi di Operatori Economici. Questo perché è obbligatorio il fascicolo solo per le procedure che comportano l’acquisizione del CIG. In questo ambito si chiede se nell'ambito dell'assistenza al RUP ex art 15 D.Lgs 36/2023, possa essere esternalizzato ad una società il servizio di verifica dei requisiti di ordine generale? Pur rimanendo , invece, l'attività meramente valutativa in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale in capo alla Stazione Appaltante e al RUP. WMP
Nell’impianto del nuovo codice si chiede di fornire indicazioni circa gli atti che debbano essere predisposti all’avvio di una procedura concorsuale. Specificatamente l’art. 17 comma 1 prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. L’atto in parola, per intendersi, esprime la decisione del titolare del potere di spesa, non solo di attuare l’intervento ma di attuarlo in un certo modo, con certe regole, con certe deroghe (laddove possibile) che occorrerà, proprio in coerenza con la responsabilità di chi agisce, chiaramente motivare/giustificare. Dall’altro lato invece all’art. 6, comma 2, let. g) dell’ALLEGATO I.2 - Attività del RUP è stabilito che il RUP “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare”. In definitiva In tale prospettiva sembrerebbe che con la decisione di contrarre, il soggetto competente titolare del potere di spesa oltre a esternare la volontà della stazione appaltante, individua le modalità attraverso cui deve avvenire l'affidamento nominando il RUP. Con un successivo atto il RUP stabilisce i sistemi di affidamento, la tipologia del contratto e i criteri di aggiudicazione. WMP
Salve, la presente per chiedere autorevole parere sulla modalità di, eventuale, recepimento dell'art. 159, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 nel D.Lgs. 36/2023. In considerazione della mancanza nel nuovo codice dei contratti di un espresso rimando alla norma derogatoria precedentemente costituita, a favore dell'Amministrazione della Difesa, dall'art. 159, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, si chiede se o come è da interpretarsi in merito il nuovo dettame normativo. Specificatamente all'art. 15, comma 4, del nuovo codice (dove appare essere stata recepita la rinnovata facoltà - in questo contesto, però - estesa a carattere generale e nella descritta coesistenza gerarchica, sia del RUP che dei vari Responsabili delle singole fasi del processo attuativo del procedimento), si chiede in che modo la rinnovata figura di Responsabile Unico del Progetto possa essere adottata nel contesto organizzativo dei servizi amministrativi di Forza Armata (Organizzazione per Direzioni di Intendenza e Sezioni di Coordinamento Amministrativo), in particolare se può apparire ipotizzabile l'attribuzione della nomina ad agente della SCA (organismo con attività di mero supporto alla Direzione di Intendenza, privo di riconoscimento quale stazione appaltante, senza facoltà di aggiudicazione/stipula/ordinazione/pagamento). Ringrazio anzitempo per il prezioso supporto che si vorrà fornire.
Premesso quanto previsto ai sensi dell´art. 2 comma 3 ALLEGATO I.2 - Attività del RUP nella parte in cui “Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.” si chiede se il limite dell'1% dell´importo a base di gara previsto dall'art. 15 comma 6 dlgs 36/2023 “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.” si riferisce ai soli ed eventuali incarichi specialistici a sostegno dell´operato del RUP ovvero all´incarico per l´intera attivitá di supporto al RUP di cui al richiamato art. 2 Allegato I.2.
Buonasera, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, si evince che, "Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento": è giusta l'interpretazione che la nomina eventualmente può essere fatta unicamente per 2 responsabili del procedimento, cioè 1 per la fase di affidamento ed un altro per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (quindi queste 3 ultime fasi non possono essere scorporate)? grazie mille