Giurisprudenza e Prassi

Inammissibilità ricorso straordinario e motivi aggiunti obbligatori nel rito appalti

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sentenza 2026

In materia di affidamento di appalti e concessioni di servizi pubblici, il rito speciale di cui all'art. 120 c.p.a. prevede che gli atti siano impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, restando preclusa la via del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I nuovi atti afferenti alla medesima sequenza procedimentale devono essere impugnati con motivi aggiunti e non con ricorso autonomo, in quanto la ratio della norma è quella di concentrare in un unico processo l'intera vicenda contenziosa per finalità di accelerazione e semplificazione. Ai fini della domanda risarcitoria per perdita di chance, è onere del ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari per la partecipazione alla procedura, non essendo sufficiente la mera allegazione della pretermissione dalla gara.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)