Giurisprudenza e Prassi

L'OBBLIGO DELL'ENTE DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO NON VIENE MENO QUALORA IL RITARDO DIPENDA DALL'EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO

TRIBUNALE DI MESSINA ORDINANZA 2026

In tema di appalti pubblici di lavori, l'obbligo della Stazione Appaltante di corrispondere gli interessi per il ritardato pagamento dei corrispettivi non viene meno qualora il ritardo dipenda dalla mancata erogazione del finanziamento da parte di un altro ente pubblico, anche se tale fonte di finanziamento è indicata nel contratto.

"[...] la giurisprudenza ha chiarito che tale non può essere considerata [l'impossibilità della prestazione che esonera da responsabilità ex art. 1218 c.c., n.d.r.] la mera indisponibilità di risorse finanziarie, anche se dovuta al ritardo nell’erogazione di finanziamenti (v. Cass. civ. n. 25777 del 15/11/2013: “in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto”;

[...] con specifico riferimento a un caso del tutto assimilabile a quello per cui è controversia, v. Cass. civ. n. 22580 del 23/10/2014: “in tema di appalti di opere pubbliche, l'ente pubblico committente (nella specie, un comune) è responsabile del mancato tempestivo pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore per le opere eseguite, nonostante la ritardata erogazione del finanziamento concesso da parte di altro ente pubblico (nella specie, il Ministero del Tesoro) e di cui si sia fatta menzione nel contratto di appalto”; vedi anche, da ultimo, Cass. civ. 21180 del 2018)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)