Art. 143 Termini di pagamento degli acconti e del saldo

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5. ]
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Giurisprudenza e Prassi

LLPP - PAGAMENTO SAL

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2013

E' da ritenersi del tutto irrilevante, al fine della configurabilita' della responsabilita' della stazione appaltante, il ritardo nella corresponsione del finanziamento da parte dell'Amministrazione/ente erogatore, essendo quest'ultimo soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale che si instaura tra stazione appaltante (nel caso di specie il Comune) e ditta appaltatrice; l'ente appaltante, all'atto dell'affidamento dei lavori alla ditta, assume nei suoi riguardi l'obbligo contrattuale diretto, e la sussistenza di un rapporto di finanziamento con soggetti terzi rimane del tutto avulso, e di conseguenza ininfluente, dalla causa del contratto. L'eventuale clausola che subordinasse la corresponsione del corrispettivo alla ditta appaltatrice al ricevimento del finanziamento, o ancora escludesse la maturazione di interessi a favore dell'appaltatore per effetto di ritardi da parte dell'ente finanziatore negli accrediti di rate di finanziamento, è da considerare nulla, perche' in contrasto con la normativa attinente i lavori pubblici, di natura cogente e come tale non derogabile. Nello stesso modo, in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'ente appaltante, la mancanza di risorse per fatto dell'ente finanziatore non potrebbe mai essere invocata quale ragione esimente di responsabilita' nei confronti della stazione appaltatrice che abbia portato a termine il lavoro (o il singolo SAL).

Termini, modalita' e tempi di finanziamento dell'opera sono stabiliti liberamente dall'Amministrazione, che pertanto è tenuta a valutare l'impatto – e la compatibilita' – di tale intervento terzo sulla realizzabilita' dell'intero programma d'interventi. Quando si accede dunque a contribuzioni da parte di enti terzi spetta all'Amministrazione che riceve il contributo valutare la propria possibilita' autonoma di pagamento e non procedere all'affidamento dei lavori nel caso in cui la cassa, o i diversi rimedi posti dall'ordinamento nella disponibilita' dell'Ente, non consentano, in considerazione di eventuali ritardi nell'erogazione dei trasferimenti, congrue anticipazioni. Lo scopo principale della normativa di settore, infatti, nell'evoluzione che si andra' a specificare in prosieguo di trattazione, è quello di tutelare con efficacia la posizione dell'appaltatore e garantire l' interesse al corretto e regolare esercizio dell'attivita' economica d'impresa a fronte delle tradizionali disfunzioni della Pubblica Amministrazione specialmente in un momento storico, qual è quello attuale, caratterizzato da una forte recessione ed in cui, di conseguenza, il ritardo nei pagamenti sta assumendo dimensioni endemiche.

Peraltro, in merito ai contratti di lavori pubblici, è sempre stato pacificamente riconosciuto che le disposizioni dettate sui termini di pagamento e di corresponsione degli interessi di mora non potessero essere derogate in danno dell'appaltatore; gia' il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145 prevedeva espressamente, all'art. 29, che i capitolati generali ed i contratti potessero stabilire solo termini piu' brevi rispetto a quelli normativamente previsti, giammai piu' lunghi, a tutto vantaggio del contraente privato; detta disposizione è stata ribadita anche dall'art. 143 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici).

I dubbi che hanno inizialmente accompagnato l'entrata in vigore del Decreto n. 192/2012, che recepisce la Direttiva europea 2011/7/UE, hanno riguardato proprio l'applicazione della norma alla materia dei lavori pubblici. Nel sen- so dell'applicabilita' deponeva il considerando n. 11 della Direttiva, ai sensi del quale "La fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonche' i lavori di ingegneria civile". Attesa, pero', la mancanza di ogni riferimento da parte della normativa a detto ambito, si è reso necessario l'intervento del Mini- stero dello Sviluppo Economico che, con circolare n. 1263 del 23 gennaio 2013 (rifacendosi alla Nota n. 2667 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Settore legislativo del Ministro per gli affari europei), ha inteso chiarire che l'ambito applicativo del decreto n. 192 è esteso a tutti i settori dei contratti di diritto pubblico, compresi quelli di lavori. Depone a favore di tale tesi una duplice argomentazione, e cioè un argomento formale, secondo cui l'ampia espressione "prestazione di servizi" comprende anche i lavori, ed uno sistematico, secondo cui la disciplina sovranazionale non puo' che prevalere su regolamentazioni nazionali eventualmente configgenti.

Ravvisandosi, infatti, lo scopo della normativa europea nella necessita' di garantire il corretto funzionamento del mercato, atteso che i ritardi nei pagamenti rappresentano un effetto distorsivo della concorrenza, ove si ponga la necessita' di interpretare una norma interna – sia anteriore che successiva - è necessario farlo nel modo piu' possibile corrispondente alla lettera, agli scopi ed alla ratio della norma europea. In tal senso anche le disposizioni dettate in materia di lavori pubblici (e cioè le norme del Codice e del Regolamento), anteriori rispetto al recepimento della Direttiva, vanno interpretate e chiarite alla luce del D. Lgs. n. 192, essendo quest'ultimo da ritenere prevalente rispetto a disposizioni di matrice nazionale eventualmente configgenti.

Di conseguenza, non potranno essere considerate piu' applicabili le disposizioni del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) che determinano la misura degli interessi moratori in modo diverso da quello del decreto n. 231, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, che prevede la corresponsione di interessi di mora ad un tasso d'interesse pari a quello applicato dalla BCE alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora; ne' potranno piu' ritenersi applicabili l'art. 144 commi 2 e 3 del Regolamento, che facevano riferimento a tassi moratori al saggio stabilito annualmente con decreto interministeriale, ne' l'art. 142, commi 1 e 2.

Parimenti, non saranno piu' applicabili le norme che fissano il termine di 45 giorni per l'emissione del certificato di pagamento del SAL (art. 143 comma 1 D.P.R. n. 207/2010), oggi da considerare fissato a 30 giorni dalla normativa di recepimento della Direttiva europea.

Non risulta configurabile, ad avviso del Collegio, alcuna "apertura" verso statuizioni da inserire nei capitolati e/o clausole contrattuali che pattuiscano termini maggiori per i pagamenti, nel nome di giustificazioni derivanti dalla natura o l'oggetto del contratto o da circostanze esistenti al momenti della sua stipulazione; cio' che infatti potrebbe a buon diritto essere applicato in ambito di diritto nazionale, non puo' essere considerato vigente in ambito europeo: legare l'efficacia o meno dei nuovi termini – piu' rigidi e severi per il soggetto pubblico – all'inserimento o meno di clausole difformi significherebbe, di fatto, riconoscere valore recessivo alla normativa europea, addirittura di fronte alla volonta' dei contraenti, il che rappresenterebbe un nonsenso giuridico. Non potranno cioè essere considerate praticabili interpretazioni che legittimino, nella sostanza, l'elusione della normativa europea, vanificando nel concreto l'applicazione del principio della preminenza del diritto europeo su quello nazionale.

RITARDATI PAGAMENTI - APPLICAZIONE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

MIN SVILUPPO ECONOMICO NOTA 2013

Oggetto: Decreto legislativo n. 192/2012, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

RITARDATI PAGAMENTI - APPLICABILITA' ANCHE AL SETTORE EDILE

ANCE NOTA 2013

Oggetto: Ritardati pagamenti: chiarimenti ministeriali sulla nuova disciplina

DILAZIONE DI PAGAMENTO - ILLEGITTIMITÀ

AVCP PARERE 2012

Dalla lettura delle seguenti disposizioni di legge, art. 141 D.Lgs. 163/2006 e Artt. 143 e 144 d.P.R. 207/2010, risulta evidente che i termini stabiliti per il pagamento degli acconti e del saldo non possono assolutamente essere derogati se non prevedendo termini inferiori.

Non ha alcun rilievo l’art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del d.l. 78/2009- richiamato dall’Amministrazione nel parere legale posto a fondamento delle proprie scelte e allegato alla documentazione qui pervenuta. Infatti, la norma in parola fa riferimento all’obbligo - in capo al funzionario che adotta impegni di spesa - di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Ne deriva che il Comune avrebbe dovuto rinviare la realizzazione dei lavori in oggetto, una volta accertata l’insufficienza della relativa copertura finanziaria. Ne' ha alcun rilievo il secondo periodo della citata disposizione secondo cui “…Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo e contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

Nella fattispecie in esame, difetta il presupposto per l’applicazione della disposizione de qua, posto che non vi sono ragioni sopravvenute di incapienza dello stanziamento di bilancio, tanto che la dilazione è stata oggetto di previsione gia' nel bando di gara.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' E.– “Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via S. Maria La Carita'”–. Importo a base di gara € 688.279,53– S.A.: Comune di S

ILLEGITTIMA DILAZIONE DI PAGAMENTO

AVCP PARERE 2012

I termini stabiliti per il pagamento degli acconti e del saldo non possono assolutamente essere derogati se non prevedendo termini inferiori.

Conseguentemente, le clausole del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto che prevedono la dilazione di pagamento sono illegittime per contrasto con norme imperative, nella fattispecie l’art. 141 D.Lgs. 163/2006 e gli artt. 143 e 144 d.P.R. 207/2010.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' E.– “Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via P.Vitiello”–. Importo a base di gara € 546.472,43 – S.A.: Comune di S.

AUTORITA LLPP DETERMINAZIONE 2002

Fenomeno dei ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici.

Ove non diversamente pattuito, l'art. 1194 c. c. si applica in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti con la conseguenza che gli stessi non possano essere imputati al capitale senza il consenso del creditore e che il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi debba essere imputato prima agli interessi. La disciplina in materia di ritardati pagamenti contenuta nell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e negli artt. 29 e 30 del D. M. 19 aprile 2000, n. 145, copre ogni ipotesi di conseguente danno in concreto derivatone e può essere validamente opposta ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria.

L'art. 13, co. 3, del D. L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con legge 26 aprile 1983 n. 131, in quanto norma derogatoria al generale principio della responsabilità patrimoniale del soggetto che incorre nel ritardo a corrispondere il pagamento, non è applicabile, mediante interpretazione estensiva, al settore dei lavori pubblici.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/03/2014 -

OGGETTO:Opere pubbliche. Ritardi pagamenti da parte delle pubbliche Amministratori. Si pone a Codesto Spett.le Ministero il seguente quesito relativo alla problematica in oggetto indicata. Viene sollevato il problema relativo alla decorrenza degli interessi da corrispondere in favore dell’impresa di costruzione a fronte del ritardo di pagamenti di quanto dovuto da parte delle P.A. per l’esecuzione di prestazioni connesse alla realizzazione di un lavoro pubblico. In particolare si chiede se la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento di quanto dovuto a fronte di un SAL, rata di saldo, vada connessa all’emissione della fattura da parte dell’impresa. Si chiede altresì se il pagamento di SAL, rata di saldo è vincolato alla presentazione di fatture da parte dell’operatore economico e dunque alla necessità della stessa per la maturazione degli interessi legali e moratori. Il Resp. dell’U.T.C.


QUESITO del 19/04/2012 - DURC NEGATIVO - EMISSIONE CERTIFICATO PAGAMENTO

Dovendo procedere all'emissione di un certificato di pagamento a seguito di un SAL ed avendo acquisito il Durc negativo, si chiede: 1) il Certificato di Pagamento non va emesso fin tanto che non è chiarita la situazione debitoria, con l'eventualità quindi che non venga rispettato il termine di 45 giorni previsti dalla legge? 2) il Certificato di Pagamento va comunque emesso entro i 45 gg stabiliti dalla normativa vigente anche se non ancora a conoscenza del reale debito della ditta con gli Enti previdenziali emettendo pertanto, un Certificato di Pagamento contenente nota in cui si precisa che non si provvede alla liquidazione fino al chiarimento della situazione debitoria? Diversamente come si dovrà procedere? Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare direttamente la Dott.ssa Barbarossa al seguente recapito telefonico: 051/6812853.