Art. 144 Interessi per ritardato pagamento

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

4. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1, 2 e 3 é fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. I capitolati possono prevedere che la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

5. Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, del codice, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. ]
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Giurisprudenza e Prassi

DILAZIONE DI PAGAMENTO - ILLEGITTIMITÀ

AVCP PARERE 2012

Dalla lettura delle seguenti disposizioni di legge, art. 141 D.Lgs. 163/2006 e Artt. 143 e 144 d.P.R. 207/2010, risulta evidente che i termini stabiliti per il pagamento degli acconti e del saldo non possono assolutamente essere derogati se non prevedendo termini inferiori.

Non ha alcun rilievo l’art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del d.l. 78/2009- richiamato dall’Amministrazione nel parere legale posto a fondamento delle proprie scelte e allegato alla documentazione qui pervenuta. Infatti, la norma in parola fa riferimento all’obbligo - in capo al funzionario che adotta impegni di spesa - di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Ne deriva che il Comune avrebbe dovuto rinviare la realizzazione dei lavori in oggetto, una volta accertata l’insufficienza della relativa copertura finanziaria. Ne' ha alcun rilievo il secondo periodo della citata disposizione secondo cui “…Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo e contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

Nella fattispecie in esame, difetta il presupposto per l’applicazione della disposizione de qua, posto che non vi sono ragioni sopravvenute di incapienza dello stanziamento di bilancio, tanto che la dilazione è stata oggetto di previsione gia' nel bando di gara.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' E.– “Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via S. Maria La Carita'”–. Importo a base di gara € 688.279,53– S.A.: Comune di S

ILLEGITTIMA DILAZIONE DI PAGAMENTO

AVCP PARERE 2012

I termini stabiliti per il pagamento degli acconti e del saldo non possono assolutamente essere derogati se non prevedendo termini inferiori.

Conseguentemente, le clausole del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto che prevedono la dilazione di pagamento sono illegittime per contrasto con norme imperative, nella fattispecie l’art. 141 D.Lgs. 163/2006 e gli artt. 143 e 144 d.P.R. 207/2010.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' E.– “Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via P.Vitiello”–. Importo a base di gara € 546.472,43 – S.A.: Comune di S.

RINUNCIA INTERESSI DA RITARDATO PAGAMENTO - CLAUSOLA ILLEGITTIMA

AVCP PARERE 2012

Nonostante persista una diversa disciplina dei ritardati pagamenti per gli affidamenti di servizi e forniture da un lato e l’affidamento di lavori dall’altro, e nonostante le norme di maggior favore per l’appaltatore dettate nell’ambito degli appalti di servizi e forniture, è possibile affermare la illegittimita' di una clausola che, in un appalto di lavori pubblici preveda la integrale rinuncia da parte dell’appaltatore agli interessi per ritardato pagamento, non potendo considerarsi idonea a giustificare una previsione cosi' iniqua nei confronti del contraente privato la circostanza che il ritardato pagamento sia imputabile a fatti ricollegabili agli enti finanziatori dell’opera.

De iure condendo, la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, che dovra' essere recepita entro il marzo 2013, ha reso ancor piu' severa la disciplina dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo tra l’altro un limite massimo alla facolta' di estensione del termine di pagamento, un aumento del tasso degli interessi moratori e inoltre l’applicabilita' di tale disciplina al settore dei lavori pubblici (l’undicesimo considerando della nuova direttiva prevede infatti che “la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonche' i lavori di ingegneria civile”), andando cosi', tra l’altro, in direzione di una equiparazione delle tutele normative approntate in favore del creditore della P.A.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Societa' A S.p.A. – “Procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione di una nuova Scuola Elementare di 25 aule in localita' “B””– Importo a base d’asta: euro 6.700.000,00 – S.A.: Comune di C (RM).

RITARDO NEI PAGAMENTI - MATURAZIONE INTERESSI

ACER CIRCOLARE 2003

“Corrispettivo dell’appalto ritardi nei pagamenti”

AUTORITA LLPP DETERMINAZIONE 2002

Fenomeno dei ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici.

Ove non diversamente pattuito, l'art. 1194 c. c. si applica in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti con la conseguenza che gli stessi non possano essere imputati al capitale senza il consenso del creditore e che il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi debba essere imputato prima agli interessi. La disciplina in materia di ritardati pagamenti contenuta nell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e negli artt. 29 e 30 del D. M. 19 aprile 2000, n. 145, copre ogni ipotesi di conseguente danno in concreto derivatone e può essere validamente opposta ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria.

L'art. 13, co. 3, del D. L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con legge 26 aprile 1983 n. 131, in quanto norma derogatoria al generale principio della responsabilità patrimoniale del soggetto che incorre nel ritardo a corrispondere il pagamento, non è applicabile, mediante interpretazione estensiva, al settore dei lavori pubblici.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/03/2014 -

OGGETTO:Opere pubbliche. Ritardi pagamenti da parte delle pubbliche Amministratori. Si pone a Codesto Spett.le Ministero il seguente quesito relativo alla problematica in oggetto indicata. Viene sollevato il problema relativo alla decorrenza degli interessi da corrispondere in favore dell’impresa di costruzione a fronte del ritardo di pagamenti di quanto dovuto da parte delle P.A. per l’esecuzione di prestazioni connesse alla realizzazione di un lavoro pubblico. In particolare si chiede se la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento di quanto dovuto a fronte di un SAL, rata di saldo, vada connessa all’emissione della fattura da parte dell’impresa. Si chiede altresì se il pagamento di SAL, rata di saldo è vincolato alla presentazione di fatture da parte dell’operatore economico e dunque alla necessità della stessa per la maturazione degli interessi legali e moratori. Il Resp. dell’U.T.C.


QUESITO del 26/10/2010 - RISPETTO DELLO STAND STILL ANCHE NELLE PROCEDURE DI COTTIMO

si chiede se in caso di ritardato pagamento di certificati di acconto o della rata di saldo di lavori pubblici si applica l'art. 30 del d.m. 145/2000 o le disposizioni del d. lgs. 231/2002 in materia di lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (le quali fanno riferimento a consegna di di merci o di servizi.


QUESITO del 22/10/2008 - RITARDO NEI PAGAMENTI - INTERESSI

dovendo corrispondre gli interessi di mora per ritadato pagamento ai sensi del comma 4, art. 30 del decreto 145/2000, dovrei applivare il tasso predefinito dal ministro dei ll.pp.,che per gli anni 2007 e 2008 NON RISULTANO ESSERE STATI PUBBLICATI. Domanda: COME PROCEDERE PER POTER ADEMPIERE ALL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO?


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;