Art. 144 Interessi per ritardato pagamento

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

4. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1, 2 e 3 é fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. I capitolati possono prevedere che la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

5. Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, del codice, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. ]
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

CORRISPETTIVO DI APPALTO SUBORDINATO ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI: CONDIZIONE SOSPENSIVA MISTA CHE RENDE IL CREDITO ESIGIBILE SOLO CON L'EFFETTIVO INCASSO

TRIBUNALE DI LAGONEGRO SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di appalto di lavori pubblici, la disciplina degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 trova piena applicazione. Tuttavia, la presenza di una clausola che subordina il pagamento all'ottenimento del finanziamento pubblico sospende l'esigibilità del credito fino all'incasso della provvista. Pertanto, è illegittimo il decreto ingiuntivo emesso prima dell'avveramento di tale condizione, restando dovuti gli interessi moratori solo dalla data in cui l'Ente ha effettivamente incassato le somme.

"La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori... risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni... ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d’appalto"; "la subordinazione del pagamento del corrispettivo all'ottenimento del finanziamento pubblico dà luogo ad una condizione sospensiva mista... impone alla parte dalla cui volontà dipende in parte l'avveramento della condizione di comportarsi secondo buona fede e, dunque, nello specifico, di cooperare ed attivarsi con l'ordinaria diligenza".

LA FORMULA "NULL'ALTRO A PRETENDERE" NELLE FATTURE QUIETANZATE DELL'APPALTATORE NON IMPLICA LA RINUNCIA AGLI INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SENTENZA 2026

La quietanza "a saldo" o con la specifica locuzione "null'altro a pretendere" non implica automaticamente la rinuncia a ulteriori pretese del creditore, ma costituisce, di regola, una mera dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che la stessa non contenga elementi chiari ed inequivocabili di una volontà abdicativa o transattiva. In tema di appalto, la tempestiva denuncia dei vizi dell’opera costituisce una condizione dell’azione che spetta al committente dimostrare, in presenza della specifica eccezione di decadenza sollevata dall’appaltatore.

"La quietanza, infatti, è una dichiarazione di scienza con la quale il creditore attesta al debitore di avere ricevuto il pagamento ed ha natura assimilabile alla confessione stragiudiziale [...] la quietanza liberatoria rilasciata 'a saldo' (o con altre forme simili come il 'null'altro a pretendere' del caso in esame) non implica automaticamente la rinuncia a ulteriori pretese del creditore" (cfr. Cass. S.U. n. 19888/2014; Cass. ord. n. 21400/2023).

CESSIONE CREDITO APPALTI - DIFETTO LEGITTIMAZIONE ATTIVA - NON SUSSISTE PIU' LA TITOLARITA'.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA SENTENZA 2025

IL FATTO

Una società edile otteneva un decreto ingiuntivo contro un Ente Pubblico per il pagamento del saldo lavori relativi a un appalto di recupero edilizio. L'Amministrazione proponeva opposizione, sostenendo di aver corrisposto quasi l'intero importo e che, comunque, il credito residuo era stato oggetto di cessione a una società di factoring. Il Tribunale di primo grado accoglieva l'opposizione e revocava il decreto. L'impresa interponeva appello, lamentando, tra l'altro, il mancato riconoscimento degli interessi moratori ex D.P.R. 207/2010 e contestando la portata della cessione del credito. L'Amministrazione si costituiva ribadendo il difetto di titolarità del credito in capo all'appellante.

DIRITTO E MOTIVAZIONE

La Corte, applicando il principio della "ragione più liquida", ha ritenuto superfluo esaminare tutte le doglianze di merito, focalizzandosi sulla questione dirimente della titolarità del diritto. È emerso dagli atti che l'Appellante aveva ceduto il credito a terzi mediante atto pubblico prima della richiesta del decreto ingiuntivo. La clausola di cessione, riportata testualmente, era onnicomprensiva, includendo "frutti scaduti, maturati e maturandi" e ogni accessorio, privando così il cedente di ogni legittimazione a richiedere somme (inclusi gli interessi).

Il Giudice ha chiarito che la contestazione sulla titolarità del credito non è un'eccezione in senso stretto (soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c.), bensì una "mera difesa" riguardante un elemento costitutivo della domanda, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Non essendosi formato giudicato sul punto, la Corte ha confermato che l'Appellante non aveva titolo per agire, essendo il credito di spettanza della cessionaria.

PRINCIPIO DI DIRITTO

In tema di appalti pubblici, qualora il credito derivante dall'esecuzione del contratto sia stato oggetto di cessione a terzi comprensiva di accessori e frutti, l'appaltatore cedente perde la titolarità del diritto di credito azionato. La carenza di titolarità (attiva o passiva) costituisce oggetto di una mera difesa e non di un'eccezione in senso stretto, ed è pertanto rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni fase del giudizio, giustificando il rigetto della domanda in applicazione del principio della "ragione più liquida".

MASSIMA

La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, precisando che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è una mera difesa e può essere proposta in ogni fase del giudizio, sempre che sulla questione non si sia formato il giudicato.


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/03/2014 -

OGGETTO:Opere pubbliche. Ritardi pagamenti da parte delle pubbliche Amministratori. Si pone a Codesto Spett.le Ministero il seguente quesito relativo alla problematica in oggetto indicata. Viene sollevato il problema relativo alla decorrenza degli interessi da corrispondere in favore dell’impresa di costruzione a fronte del ritardo di pagamenti di quanto dovuto da parte delle P.A. per l’esecuzione di prestazioni connesse alla realizzazione di un lavoro pubblico. In particolare si chiede se la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento di quanto dovuto a fronte di un SAL, rata di saldo, vada connessa all’emissione della fattura da parte dell’impresa. Si chiede altresì se il pagamento di SAL, rata di saldo è vincolato alla presentazione di fatture da parte dell’operatore economico e dunque alla necessità della stessa per la maturazione degli interessi legali e moratori. Il Resp. dell’U.T.C.


QUESITO del 26/10/2010 - RISPETTO DELLO STAND STILL ANCHE NELLE PROCEDURE DI COTTIMO

si chiede se in caso di ritardato pagamento di certificati di acconto o della rata di saldo di lavori pubblici si applica l'art. 30 del d.m. 145/2000 o le disposizioni del d. lgs. 231/2002 in materia di lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (le quali fanno riferimento a consegna di di merci o di servizi.


QUESITO del 22/10/2008 - RITARDO NEI PAGAMENTI - INTERESSI

dovendo corrispondre gli interessi di mora per ritadato pagamento ai sensi del comma 4, art. 30 del decreto 145/2000, dovrei applivare il tasso predefinito dal ministro dei ll.pp.,che per gli anni 2007 e 2008 NON RISULTANO ESSERE STATI PUBBLICATI. Domanda: COME PROCEDERE PER POTER ADEMPIERE ALL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO?