RISOLUZIONE CONTRATTUALE: LE VARIANTI PROGETTUALI NON COSTITUISCONO UNA GIUSTIFICAZIONE DEL RITARDO SE L'APPALTATORE LE HA ACCETTATE SENZA RISERVE (108)
La risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante deve ritenersi legittima qualora l'appaltatore versi in grave ritardo rispetto al cronoprogramma e le opere realizzate presentino difformità strutturali insanabili rispetto al progetto esecutivo. L'accettazione senza riserve di una variante in corso d'opera e della relativa proroga dei termini preclude all'operatore economico la possibilità di invocare, in sede di contenzioso, la complessità delle modifiche progettuali quale esimente per il ritardo accumulato.
"giunta al termine stabilito per la conclusione dei lavori [...] versava effettivamente in grave ritardo [...] con significative e non contestate difformità rispetto al progetto esecutivo strutturale e con conseguente necessità di sostituzione [...] senza che a nulla rilevino né le varianti, che sono state espressamente accettate dall’appaltatore e comunque risalgono a tre mesi prima dell’ultima proroga concessa".
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