SOTTO LA VIGENZA DEL D.M. 49/2018, LA DISCIPLINA DELLE RISERVE È RIMESSA ALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE DELLE PARTI TRAMITE IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Il principio della tempestiva iscrizione delle riserve permane quale condizione di proponibilità delle pretese economiche dell'appaltatore anche nel quadro normativo delineato dal D.M. n. 49/2018. Qualora il Capitolato Speciale d'Appalto riproduca lo schema procedimentale della registrazione nel primo atto contabile utile e della successiva esplicazione entro un termine perentorio, l'inosservanza di tali scansioni temporali determina la decadenza dal diritto al compenso aggiuntivo o al risarcimento. L'incertezza quantitativa delle prestazioni, derivante dalla mancata misurazione in corso d'opera, non trasla l'intero rischio sulla Stazione Appaltante ma giustifica il ricorso a una valutazione equitativa del Giudice.
"Il D.M. n. 49 del 2018, pur avendo superato la rigida scansione procedimentale prevista dal previgente D.P.R. n. 207 del 2010, non ha inciso sulla funzione né sui principi strutturali dell’istituto delle riserve, tra i quali continua a rivestire carattere essenziale l’onere di tempestiva contestazione delle pretese dell’appaltatore"; "le annotazioni apposte dall’impresa ai verbali di consegna assumevano natura di mere osservazioni o richieste di chiarimenti, prive dei requisiti minimi di determinatezza propri delle riserve in senso tecnico"; "l’onere della prova in ordine all’esecuzione e alla misura delle lavorazioni incombe sull’appaltatore, non potendo la carenza o incompletezza della documentazione contabile essere integralmente traslata sulla stazione appaltante".
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