ONERI DI VERIFICA PROGETTUALE IN CAPO ALL'APPALTATORE E DECADENZA DALLE RISERVE SE NON ISCRITTE TEMPESTIVAMENTE (158)
L'appaltatore, sia pubblico che privato, è tenuto non solo ad eseguire l'opera a regola d'arte, ma anche a controllare la validità tecnica del progetto fornito dal committente, segnalando eventuali carenze. Pertanto, "la mancata segnalazione degli errori progettuali e l’impossibilità conseguente di concludere l’opera non possono portare a richieste di pagamento avanzate dall’appaltatore per riserve rivolte ad un presunto andamento anomalo dei lavori per l’approvazione di varianti, i cui errori progettuali potevano essere evidenziati dalla stessa Società attrice in sede di esame preliminare dei documenti di gara". Inoltre, la mancata apposizione di riserva sul verbale di sospensione (ex art. 158 DPR 207/2010) rende inammissibile la pretesa risarcitoria, atteso che "se la sospensione fosse stata considerata illegittima dall’impresa, questa avrebbe dovuto firmare con riserva già il verbale di sospensione".
(Cfr. Cass. civ. Sez. I, 26.02.2020, n. 5144)
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